Con recente Sentenza Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-07-2011, n. 15368 la Suprema Corte offre un interessante spunto sull’evoluzione della giurisprudenza di legittimità circa il termine di prescrizione da applicarsi all’azione di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli, confermando il più recente indirizzo affermato con la sentenza Cass. civ. Sez. Unite 18 novembre 2008, n. 27337.

Detta decisione comporta risvolti pratici di non poco rilievo: il termine di prescrizione con riferimento ai danni da lesioni subiti in occasione di sinistri stradali è di sei anni e non biennale come previsto dall’art. 2947 comma 2 c.c..

"La decisione impugnata, nel dichiarare prescritta l'azione nei confronti della società di assicurazione, che la relativa eccezione aveva ritualmente proposto, ha fatto applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale che questa Corte all'epoca esprimeva con la statuizione di cui a Cass., S.U. n. 5121/2002 (ed alle successive, ex plurimis, Cass., n. 2521/20068; Cass., n. 13057/07; Cass., n. 19297/2006).
Il suddetto pregresso indirizzo interpretativo, tuttavia, è stato modificato dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 18 novembre 2008, n. 27337 , la quale ha enunciato la diversa regola secondo cui, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947 cod. civ., comma 3, prima parte) perchè il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato." (Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-07-2011, n. 15368)

Volendo ricostruire la disciplina relativa al regime della prescrizione in tema di azione di risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale, occorre prendere le mosse dalla norma di cui all’art.144 comma 4 Cod. Ass.:

L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Mentre norma di analogo tenore è presente nell'art.290 Cod. Ass. con riferimento alle domande avanzate nei confronti dell’impresa designata dal FGVS:

L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Orbene la norma che assume un ruolo chiave in detta disciplina appare quella di cui all’all’art. 2947 comma 2 c.c. che testualmente recita:

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

Se, dunque, il principio della prescrizione biennale per quanto riguarda il risarcimento dei danni derivante dalla circolazione dei veicoli non pone alcuna problematica interpretativa con riferimento al danno a cose (o come più tecnicamente si suol dire “danno al mezzo”), ben più impegnativa si presenta la questione relativa alla prescrizione con riferimento al danno da lesioni personali subito dalla vittima di incidente stradale.

Infatti, occorre rilevare come l’art. 2947, comma 3, c.c. disponga:

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Orbene, in un sinistro che comporti lesioni personali per la parte danneggiata, quale termine di prescrizione vedrebbe aaplicarsi l’azione civile?
Il termine di prescrizione biennale (ex art. 2947 comma 2) o il termine di prescrizione di sei anni in virtù del combinato disposto degli artt. 2947, comma 3, c.c. e 157 c.p.(l'art.157 c.p. per il reato di lesioni personali colpose prevede un termine di prescrizione di sei anni)?

Cuore della problematica risulta essere il seguente:

per l’applicazione del termine di prescrizione previsto per la singola fattispecie di reato è sufficiente che nella fattispecie concreta si prospetti un’ astratta configurabilità del reato in tutti i suoi elementi cardine o è altresì necessaria l’instaurazione di un procedimento penale?

Ad esempio, per tutte le fattispecie concrete integranti il reato di lesioni colpose “semplici”, come tali non perseguibili d’ufficio, la querela si pone quale atto presupposto necessario per l’applicazione del termine di prescrizione previsto dal combinato disposto 2947 comma 3 c.c. e 157 c.p.?

Tanto delicata la questione da aver impegnato le Sezioni Unite della Suprema Corte per ben due volte nell’arco di sei anni con altrettante decisioni nei contenuti diametralmente opposte.

Con Sentenza Cass. Civ. Sez. Unite 10 aprile 2002, n. 512, il Giudice di legittimità ha sostenuto:

in tema di danni derivati dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato (per il quale sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile) perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'articolo 2947 c.c.".

La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza 18 novembre 2008, n. 27337 ha affermato:

Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte, cod. civ.) perché il giudice, in sede civile, accerti "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.

Nelle motivazioni di questa decisione, esemplari per chiarezza e consequenzialità, si legge:

Ritengono queste S.U. che vada rivisitato il principio espresso da Cass. S.U. n. 5121 del 2002, in caso di improcedibilità del reato per mancanza di querela, in modo da armonizzarlo con il più generale principio in tema di termine di prescrizione emergente dalla lettera dell'art. 2947 c.c., comma 3, prima parte - secondo cui l'applicabilità di tale norma prescinde dalla procedibilità o meno del reato.
Sono due le condizioni che rendono applicabile l'art. 2947 c.c., comma 3: la configurabilità di un reato nel fatto dannoso; e la previsione per la prescrizione del reato di un termine più lungo di quelli stabiliti nel cit. art. 2947 c.c., primi due commi.
Il concorso di entrambe queste condizioni, che va preliminarmente accertato, rende applicabile una disciplina della prescrizione che è in ogni caso derogatoria rispetto a quella dettata dall'art. 2947 c.c., primi due commi, (o per l'entità o per la decorrenza del termine di prescrizione).
Ciò che è discusso è se l'applicazione dell'art. 2947 c.c., comma 3, richieda l'effettiva perseguibilità del reato.
Sicchè occorre innanzitutto accertare cosa intenda la norma per "fatto considerato dalla legge come reato". 5.2. In dottrina si discute in particolare se l'art. 2947 c.c., sia applicabile quando manchi la querela necessaria per la procedibilità o, secondo altri, per la punibilità del fatto dannoso previsto come reato.
Coloro che considerano la querela come condizione di procedibilità, ritengono che l'applicabilità dell'art. 2947 c.c., comma 3, prescinda dalla proposizione della querela eventualmente necessaria per la promovibilità dell'azione penale; sicchè il diritto al risarcimento del danno cagionato da un fatto punibile a querela di parte si prescrive nel termine previsto per il reato anche quando la querela non sia stata proposta.
5.3. Coloro che considerano la querela come condizione per la configurabilità stessa di un reato, ritengono, invece, che la mancanza della querela eventualmente necessaria, escludendo la punibilità del fatto dannoso, sottoponga la pretesa risarcitoria ai termini di prescrizione fissati dal cit. art. 2947 c.c., primi due commi.
Taluno ha sostenuto anche che la stessa possibilità di instaurare un procedimento penale condizioni l'applicabilità dell'art. 2947 c.c., comma 3; sicchè vanno applicati i più brevi termini di prescrizione previsti dall'art. 2947 c.c., primi due commi, anche in ogni altro caso in cui manchi una condizione di procedibilità come la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere.
Nell'ambito di questa seconda impostazione è ricorrente la commistione tra condizioni di applicabilità e contenuti della disciplina dettata dall'art. 2947 c.c., comma 3. Si sostiene, infatti, che il più breve termine di prescrizione non decorra dal giorno in cui il fatto si è verificato, come prevede l'art. 2947 c.c., comma 1, che pure è considerato applicabile, bensì dal momento in cui si decade dal diritto di proporre la querela o dal momento in cui l'impromovibilità dell'azione penale viene dichiarata.
Altri sostengono che la previsione di "fatto considerato dalla legge come reato" sussiste quando per il fatto stesso l'azione penale sia proponibile, quando sia pendente procedimento penale, oppure ancora quando la procedibilità1 penale si sia arrestata in limine per archiviazione o sentenza di non doversi procedere.
5.4. In realtà questo orientamento dottrinale e giurisprudenziale compie una duplice forzatura interpretativa della lettera dell'art. 2947 c.c.,comma 3, resa necessaria dalla mancata distinzione tra condizioni di applicabilità e contenuto della disciplina dettata da questa norma.
E', infatti, una forzatura interpretativa intendere il riferimento della norma a un "fatto considerato dalla legge come reato" nel senso di "fatto per il quale possa essere iniziato un procedimento penale";
ed è ancora una forzatura interpretativa ritenere applicabili le decorrenze fissate dall'art. 2947 c.c., comma 3, ai termini di prescrizione stabiliti nel cit. art. primi due commi, anche quando si ritiene che il fatto non sia qualificabile come reato.
6. In effetti la lettera della norma, ai fini del più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c., comma 3, non richiede assolutamente che il fatto di reato sia procedibile, ovvero che per esso si sia effettivamente proceduto penalmente, ma solo che il fatto sia "considerato dalla legge come reato".
Ciò significa che il fatto deve avere gli elementi sostanziali soggetti ed oggettivi del reato, astrattamente previsto, mentre le condizioni di procedibilità (tra cui la querela) hanno natura solo processuale e non sostanziale.
E' infatti decisamente superata in materia processualpenalistica la tesi minoritaria e datata, secondo cui la querela costituisse una condizione di punibilità ed avesse, quindi natura sostanziale, per cui la sua mancanza impediva che il fatto potesse considerarsi reato (Cass. pen. Sez. 3^, 8.4.1971, n. 1359).
La querela non assurge a rango di elemento essenziale della struttura del reato, nè concorre a definire il tipo di illecito ed il contenuto del disvalore del fatto che, invece, si presuppone già realizzato (la querela viene proposta dalla persona già "offesa" dal reato).
Neppure può ravvisarsi nella querela una condizione di punibilità, poichè detta condizione attiene, a sua volta, alla fattispecie materiale in senso ampio e si collega al "dovere sostanziale di punire".
Inoltre, e soprattutto, l'art. 345 c.p.p., vigente espressamente individua nella querela una condizione di procedibilità (Cass. pen., Sez. 5^, 11/10/2005, n. 38967; Cass. pen., Sez. 6^, 20/10/2004, n. 44929).
7. Peraltro l'orientamento dottrinale che sostiene che la mancanza di querela esclude l'applicabilità dell'art. 2047 c.c., comma 3, è in contrasto con la soluzione adottata allorchè si è posto il problema del termine applicabile quando il "fatto considerato dalla legge come reato" sia commesso da persona non imputabile. Qui le risposte fornite sono univoche nel senso che, trattandosi di fatto configurabile come reato, debbano applicarsi i termini fissati dal cit. art. comma 3.
In giurisprudenza non si rinvengono decisioni di legittimità in proposito. Tuttavia assume rilevanza la giurisprudenza che ritiene risarcibile il danno non patrimoniale derivante dal reato commesso da persona non imputabile.
Quest'orientamento giurisprudenziale, relativo all'interpretazione dell'art. 2059 c.c., e art. 185 c.p., che prevedono la risarcibilità del danno morale derivante da reato, è, infatti, fondato sull'assunto che occorra fare riferimento all'astratta configurabilità del fatto come reato e non alla sua concreta punibilità (Cass., sez. U, 6 dicembre 1982, n. 6651; Cass. 20 novembre 1990, n. 11198). Ciò viene affermato non solo nelle ipotesi in cui l'autore del fatto di reato sia un soggetto non imputabile, ma anche nel caso in cui per il reato non si sia proceduto penalmente(Cass. 15/01/2005, n. 729; Cass. 11.2.1988, n. 1478; Cass. 24/02/2006, n. 4184; Cass. 16/01/2006, n. 720). 8.1. Rimane, quindi, a sostegno della tesi secondo cui la mancanza di una condizione di procedibilità rende inapplicabile l'art. 2047 c.p.c., comma 3, solo la presunta ratio assegnata a tale norma, e cioè quella di evitare che per il medesimo fatto l'azione civile potesse estinguersi, quando l'azione penale fosse ancora in vita (rischio escluso con la decadenza dalla proponibilità della querela).
Una volta ritenuto che sulla base della lettera della legge la più lunga prescrizione di cui alla norma all'art. 2947 c.c., comma 3, è applicabile ogni qual volta il fatto è "considerato dalla legge come reato", sotto il profilo ontologico, indipendentemente dal punto se poi si sia effettivamente proceduto penalmente o meno (e ciò non solo con riguardo ai reati procedibili d'ufficio, ma anche a quelli per i quali è necessaria una condizione di procedibilità, come appunto la querela), risulta difficile superare detta interpretazione letterale della norma sulla base di un'interpretazione correlata alla sola "ratio" della stessa. Ciò tanto più se si considera che allorchè il legislatore ha ritenuto di applicare i termini di prescrizione di cui al cit. art. 2947, commi 1 e 2, pur in presenza di un fatto di reato, ma con una diversa decorrenza, l'ha espressamente detto nella seconda parte del cit. art. 2947 c.c., comma 3. Costituisce, infatti, ulteriore argomento letterale l'omessa previsione del difetto di querela tra le situazioni tipizzate - nella seconda parte del menzionato art. 2947 c.c., comma 3, come fatti condizionanti il decorso del termine prescrizionale, al punto da consentire, nonostante la gravità del fatto, una prescrizione diversa da quella del reato, mentre l'estensione di una siffatta deroga all'ipotesi in esame non sarebbe affatto legittima, non essendo applicabile lo strumento ermeneutico dell'interpretazione analogica stante il riconosciuto carattere eccezionale della norma, rispetto alla decorrenza ordinaria."

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.