“..Passando al merito della controversia, si deve rilevare che in effetti la doglianza concernente la mancata notificazione delle cartelle di pagamento è fondata perché, come si desume dalla documentazione in atti, le suddette cartelle sono state notificate presso indirizzi dove il ricorrente non risiedeva più da tempo (cfr. certificato storico di residenza in atti).
Ne consegue che il pignoramento verso terzi impugnato, fondato su atti non notificati al contribuente, è illegittimo e deve essere annullato.”

A tali conclusioni è giunta la Commissione tributaria provinciale di Bari, con la sentenza n. 2651/2017, depositata lo scorso 6 ottobre.

La vicenda in esame traeva spunto dall’impugnazione di un pignoramento presso terzi notificato presso la banca del contribuente, con la relativa intimazione a trattenere le somme da quest’ultimo dovute a titolo di imposte varie.
E’ opportuno sottolineare che il provvedimento esecutivo faceva riferimento ad una serie di cartelle esattoriali, delle quali il ricorrente si doleva di non esserne mai venuto a conoscenza a causa della mancata notificazione delle stesse nelle mani della sua persona.
Ecco perché, in ossequio a quanto stabilito più volte dalla Suprema Corte, secondo cui: “La mancanza della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato, dato che la correttezza del procedimento è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni allo scopo di garantire l’esercizio del diritto di difesa del contribuente (art. 24 della Cost.)", lo stesso contribuente ricorreva dapprima in Tribunale (salvo vedersi dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle relative a pretese fiscali), e, in secondo luogo, in Commissione tributaria, al fine di vedersi dichiarare l’illegittimità del pignoramento presso terzi per mancata notifica degli atti presupposti, costituenti il titolo legittimante l’intrapresa esecuzione esattoriale.

Dopo aver riconosciuto la propria competenza, così come dichiarata dal Tribunale rimettente, i Giudici del Collegio provinciale barese hanno accolto la doglianza del ricorrente, avendo cura di precisare come dalla documentazione versata in atti emergesse, in maniera chiara, la circostanza per cui le cartelle, poste a base dell’atto esecutivo impugnato, sarebbero state notificate presso indirizzi dove il ricorrente non risiedeva ormai da molto tempo.

Tale assunto ha, pertanto, concesso agli stessi decidenti di dichiarare l’invalidità del pignoramento verso terzi azionato presso la banca del contribuente, proprio in virtù del principio della c.d. nullità derivata, che rende, appunto, illegittimo l’atto tributario che trova la sua legittimazione in un altro atto, precedente e propedeutico, in nessun caso notificato all'effettivo destinatario.
All’accoglimento del ricorso è seguita la condanna del Concessionario della riscossione alla refusione delle spese di lite, quantificata in € 3.000.

Dott. Daniele Brancale
Tributarista – Difensore Tributario
www.danielebrancale.it
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