La sentenza che si commenta, la cui massima ufficiale è riportata in calce, si inserisce nel solco delle lunghe battaglie giurisprudenziali che, anno dopo anno, hanno reso effettiva quella “equiparazione” tra rapporto di Pubblico Impiego ormai privatizzato e quello ordinario.

La questione nasce dalla circostanza che i Contratti Collettivi di Categoria del personale scolastico, questo lo specifico caso di cui si è occupata la Corte di Cassazione, operano una equiparazione tra personale assunto a tempo indeterminato e determinato per ogni sorta di istituto contrattuale, ad eccezione degli aspetti retributivi e della anzianità di servizio.
La Corte ha precisato che il Lavoratore che agisca in giudizio per ottenere la predetta equiparazione retributiva e di anzianità, non svolge assolutamente una domanda risarcitoria soggetta a prescrizione decennale, ma una domanda “puramente” retributiva.

Questa domanda retributiva è soggetta alla prescrizione quinquennale propria dei rapporti di lavoro privati dotati si stabilità che decorre, per i crediti sorti in pendenza dei rapporti a termine – siano essi legittimi o illegittimi e oggetto di impugnazione e/o conversione – dal momento della loro insorgenza, e per quelli che divengono esigibili alla fine del rapporto di lavoro, da tale data (Sezione Unite della Suprema Corte n. 573/2003).

Quanto alla equiparabilità dal punto di vista retributivo e della anzianità di servizio dei rapporti a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato, la Corte ha ribadito la sua risposta positiva, richiamando il consolidato orientamento sorto sin dalle sentenze dello stesso Supremo Collegio nn. 22558 e 23868 del 2016, che hanno dichiarato illegittime le norme dei Contratti Collettivi dello specifico comparto (art 4 CCNL) che operavano la predetta discriminazione, per violazione con le Direttive UE direttamente applicabili in materia e in conformità agli orientamenti della Corte di Giustizia Europea.


Sentenza n. 10219 del 28 maggio 2020
Descrizione: Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Avv. Lorenzo Mosca - www.moscaecostanzo.it

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