Sono queste le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31129/17, depositata lo scorso 29 dicembre.

LA QUESTIONE AL VAGLIO DELLA SUPREMA CORTE
La vicenda traeva origine dalla richiesta di rimborso, presentata circa 34 anni fa, da parte di una società italiana che, ritrovandosi ad operare in Algeria, aveva regolarmente versato le imposte in quel territorio, provvedendo, come allora previsto dalla normativa, a dedurre dal reddito il relativo ammontare.

Dopo aver fatto ciò, il ministero delle Finanze cambiò orientamento proferendo che, ai fini della doppia imposizione, le imposte pagate nel territorio algerino non andavano più considerate deducibili dal reddito ma, per converso, detraibili dall’imposta, così di fatto, ritrovandosi la società a maturare un credito d’imposta in suo favore pari ad € 1,2 miliardi delle vecchie Lire.

Credito che fu regolarmente esposto dalla società nella dichiarazione in rettifica di quella originaria, con conseguente e relativa richiesta di rimborso dello stesso all’allora competente Intendenza di Finanza.

Di fronte al silenzio – rifiuto espresso dall’amministrazione finanziaria, la società contribuente presentò ricorso dapprima davanti alla Ctp di Milano, con esito positivo, salvo veder poi respinte le proprie ragioni dai Giudici d’appello.

Fu così che la questione trovò approdo in Corte di Cassazione, dove dopo quasi 35 anni si è finalmente giunti ad una decisione definitiva, fortunatamente a vantaggio della contribuente.

LA DECISIONE DEGLI ERMELLINI
Nel dirimere la vicenda sottoposta al loro vaglio, i Giudici di Piazza Cavour, hanno affermato il seguente principio: “Subordinare, a pena di decadenza, l’obbligo di indicare il credito nella dichiarazione relativa all’anno in cui le imposte sono state pagate in via definitiva (nel caso specifico: il 1983) è errato ed estraneo ai parametri costituzionali (articoli 53 e 97, comma 1 della Carta), restando impregiudicato il diritto del contribuente a chiedere la restituzione di quanto non dovuto. Nel caso di errore, di fatto o di diritto, commesso dal contribuente, la dichiarazione infatti è sempre emendabile e ritrattabile quando possa altrimenti derivarne l’assoggettamento ad oneri contributivi più gravosi di quelli che, in base alla legge, devono restare a carico del dichiarante”.

Dott. Daniele Brancale
CONTATTA L'AUTORE

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.