L'omesso invio dell'appello ad alcuni resistenti comporta l'inesistenza del rapporto processuale e non la sua nullità, eventualmente sanabile (articolo 156 del Codice di procedura civile). In tal senso si è espressa la sentenza 650/28/2014 della Ctr Lombardia.

Per l'articolo 53 del Dlgs 546/1992, infatti, l'appello va notificato a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e nei cui confronti è stata resa la sentenza impugnata.

Pertanto, la notifica del gravame nei confronti di alcune soltanto delle parti «comporta la dichiarazione della sua inammissibilità, non potendosi considerare idoneo a determinare la regolare instaurazione del rapporto processuale. In siffatta ipotesi si tratta di un vizio radicale, cioè una vera e propria inesistenza e non di nullità di detto rapporto, che, pertanto, non è suscettibile di sanatoria prevista per i soli casi di nullità dell'atto».

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