A fronte di un'eccezione di prescrizione, controparte deve allegare e provare la sussistenza dell'atto interruttivo nel primo passaggio processuale successivo alla formulazione dell'eccezione.
Nel processo del lavoro, tale momento coincide con la costituzione mediante deposito di memoria difensiva almeno dieci giorni prima della prima udienza.

E' il principio applicato dal Giudice del Tribunale del Lavoro di Catania, dott.ssa Caterina Musumeci, con la sentenza n. 2800/15, depositata in data 11 giugno.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato un'intimazione di pagamento e relativa cartella, notificata dall'Agente della Riscossione, eccependo la prescrizione quinquennale dei contributi oggetto della cartella.

L'Ente impositore produceva atti interruttivi della prescrizione in seno alla comparsa di costituzione depositata solo 8 giorni prima della prima udienza. Tale tardiva costituzione ha determinato l'inammissibilità della documentazione prodotta.

In particolare, il Giudice ha ripreso la sentenza della Corte di Cassazione n. 18250 del 12/8/2009 che così ha statuito: “l'eccezione d'interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezioni in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, sulla base di allegazioni di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo. Ne consegue che, a fronte di una eccezione di prescrizione, colui nei cui confronti viene sollevata non ha l'onere di proporre una controeccezione di interruzione della prescrizione, ma di allegare e provare la sussistenza dell'atto interruttivo, qualora detta prova non risulti già acquisita, nel primo passaggio processuale successivo alla formulazione dell'eccezione di prescrizione. Tale momento coincide, con riferimento al processo del lavoro, con la prima udienza, dovendo il convenuto formulare l'eccezione di prescrizione, che costituisce eccezione in senso stretto, costituendosi ai sensi dell'articolo 416 cod. proc. Civ., mediante il deposito, almeno 10 giorni prima dell'udienza, di memoria difensiva.

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