L’ Ingiunzione fiscale deve essere notificata ai sensi dell’art. 2 regio decreto 639/1910 dall’ Ufficiale Giudiziario, pena la sua inesistenza. E' quanto statuito dal Giudice di Pace di Casarano con sentenza 486 del 2017.

LA QUESTIONE GIURIDICA
Con formale atto di citazione l’attore impugnava l’ ingiunzione di pagamento emessa, ai sensi del r.d. n. 639/1910, dall’ Agente della riscossione per conto del Comune relativamente al mancato pagamento di verbale di accertamento di violazione al codice della strada.

Tra i vari motivi (omessa notifica del verbale in primis ) l’attore eccepiva l’inesistenza giuridica della notificazione dell’Ingiunzione in quanto eseguita direttamente dall’agente della riscossione senza il necessario ausilio dell’ Ufficiale Giudiziario.

LA DECISIONE DEL GIUDICE DI PACE
Con la sentenza n. 486 del 15-11-2017 , nell’accogliere l’opposizione, il Giudice di Pace di Casarano ha stabilito come, nella fattispecie, non risultasse rispettata la procedura di notificazione nelle forme della citazione , così come previsto dall’art. 2 r.d. n. 639/1910, essendo l’atto impugnato privo della relata di notificazione debitamente compilata nonché della sottoscrizione dell’Ufficiale Giudiziario.

Per cui ha concluso dichiarando l’inesistenza di tale notificazione con conseguente nullità dell’atto impugnato.

Avv. Bruno Maviglia
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