Segnalazione del Dott. Ermanno Garola
Massima: Dott.ssa Cecilia Marino


Inserimento nel tegm della cms prima del 2010 –
Tribunale Torino - Sez. Sesta civile -Sentenza 11 del 05.01.2017

Tribunale Torino - Sez. Sesta civile -Sentenza 2129 del 20.04.2017

A fronte di un grave contrasto in Cassazione tra la giurisprudenza civile espressa da Cass. Civ. 22.6.2016 n.12965 (seguita da Cassazione n. 22270/16) e quella penale (cass. 12038/2010 e 46669/11 nonché in ultimo anche civile Cass.17082/17) occorre dare applicazioni ai principi espressi dalle seconde.
La legge n. 108 del 1996 ha sancito in termini chiarissimi che la commissione massimo scoperta era una delle voci che dovevano essere conteggiate ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia; né è messo in dubbio che tale elemento sia collegato all’erogazione del credito.
Il primo punto di critica alla Cassazione n. 12965/2016 è che il precetto normativo è quello indicato dall’art. 644 c.p. comma IV e non dalla prassi che l’ha attuato.
Una interpretazione quale quella della citata sentenza va a stravolgere un principio base del nostro ordinamento, ossia la prevalenza della legge sulla fonte secondaria; secondo la Corte invece la legge sarebbe assoggettata alle mutevoli decisioni di organi amministrativi nonché a formule matematiche applicative oggetto di pesanti critiche.
La legge 2/09 non è intervenuta per sanare laceranti contrasti interpretativi, bensì semplicemente per imporre il rispetto della regola al sistema bancario.
Come correttamente affermato dalla Cassazione penale, nessun istituto di credito nei suoi vertici può legittimamente affermare di non avere compreso il chiaro disposto della norma e la difformità applicativa; applicare tassi e commissioni tali da sfiorare o superare i tassi soglia è dunque stata “un’attività pericolosa” liberamente scelta.
Quanto alla normativa transitoria prevista dalla legge 2/09, essa risulta riferita alla nuova CMS, non alla precedente, la quale risultava dipendente esclusivamente dall’utilizzazione dei fondi.
Neppure si ritiene che l’inserimento della Cms nel calcolo del Teg renda inapplicabile la norma.
Ai sensi dell’art. 2 legge n. 108 infatti la funzione del D.M. consiste nel fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari.
Il TEGM rappresenta un indicatore fisiologico medio del mercato, tanto è vero che ad es. la Banca d’Italia ha escluso dalla rilevazione tipologie di crediti e elementi di costo che, discostandosi dalla norma per motivi particolari o di patologia, altererebbero il normale prezzo del credito applicato alla clientela.
Da ciò consegue che la commissione di massimo scoperto va considerata uno degli elementi che rientrano nello spread tra Tegm e tasso soglia previsto dalla norma, mentre deve essere computata nel Teg.

Peraltro, anche ove si ritenesse necessario mantenere il cd principio di omogeneità tra Tegm e Teg, è possibile operare una correzione del Tegm (così come effettuato nelle perizie svolte in corso di causa su precisa indicazione del quesito) inserendo la Cms (la cui presa in considerazione non è stata esclusa in assoluto neppure dalla sentenza n. 12965/16) quando rilevata dalla Banca d’Italia nel computo del Tegm, anche in un’ottica di tipo garantistico, considerando che l’usura costituisce altresì reato, oltre che illecito civilistico.
La legge sarebbe infatti inapplicabile nel solo caso di omissione di rilevamento, mancando i dati base su cui operare il calcolo dell’usura.
Ove questo sia stato effettuato, il giudice può legittimamente disapplicare gli atti che abbiamo dato scorretta esecuzione alla legge.
Le Istruzioni della Banca d’Italia sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ma non sono dirette a stabile i criteri di individuazione del teg e non possono vincolare il giudice nell’ambito del suo accertamento di tale dato applicato alla singola operazione secondo i criteri di legge.
Unicredit eccepisce ancora che, in ogni caso, trattandosi di usura c.d. sopravvenuta rispetto alla conclusione del contratto, il ricalcolo andrebbe comunque effettuato con la riconduzione del tasso applicato nei limiti della soglia di legge, atteso che l'art. 1815 cpv. c.c. (secondo cui: “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”) non risulterebbe applicabile al caso di specie.

USURA ORIGINARIA -SOPRAVVENUTA
La tesi non può essere condivisa ritenendosi viceversa che trattasi di usura originaria.
La stessa Unicredit infatti afferma di avere modificato nel tempo i tassi di interessi sulla base di una clausola di ius variandi specificamente prevista in ogni singolo contratto (con clausola espressamente sottoscritta da T.M.J.) e che le variazioni sono state tempestivamente comunicate al correntista.
Quindi ad ogni modifica del tasso di interesse, le parti hanno, con il meccanismo sopra indicato, pattuito nuovamente l’ammontare dello stesso; nel momento in cui viene pattuito un nuovo interesse che supera il tasso soglia, si deve ritenere che sia stato “convenuto” l’interesse usuraio ai sensi dell’art. 1815 comma secondo c.c. e quindi si deve applicare la conseguenza prevista dalla norma della nullità di tutti gli interessi.


Autore massima: Dott.ssa Cecilia Marino
Riferimenti normativi: artt. codice penale: 644 c.p.

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