Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2945 comma 2 e 2943 comma 1 codice civile , l'effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione è da ricollegare alla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

Si è ritenuto che l’ effetto tanto interruttivo, quanto sospensivo della prescrizione sia da ricollegare all'atto di pignoramento, poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui l'atto medesimo risulti notificato regolarmente al debitore , non invece all'atto di precetto, idoneo a produrre (solo) un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo.

L' iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 DPR n. 602/1973 (ipoteca esattoriale) non è atto con cui si inizia il giudizio esecutivo non essendo un atto dell'esecuzione ma, bensì, una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.

L'art. 2943 cit. nel prevedere l'efficacia interruttiva della prescrizione in relazione al compimento di atti giudiziali si riferisce soltanto ad atti processuali tipici e specificamente enumerati, quali l'atto introduttivo del giudizio ovvero la domanda proposta nel corso di un giudizio.

In coerenza con tali premesse, deve escludersi l'efficacia interruttiva permanente all'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR n. 602/1973.

Alla medesima iscrizione può riconoscersi, piuttosto, l'idoneità a produrre effetti interruttivi istantanei qualora presenti i connotati dell'atto di costituzione in mora, a norma dell'art. 2943 c° 4 codice civile , e cioè se integri una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore, secondo una valutazione che è oggetto di accertamento rimesso al giudice del merito.

E' quanto recentemente ribadito dalla Cassazione Civile con ordinanza n. 18305 del 3-09-2020.


** Articolo 2943 codice civile ( Interruzione da parte del titolare )

Comma 1. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, ovvero conservativo o esecutivo.

Comma 2. E’ pure interrotta dalla domanda proposta nel corso del giudizio.

Comma 3. …

Comma 4. La prescrizione è interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore …



** Articolo 2945 codice civile ( Effetti e durata dell’ interruzione )

Comma 1. Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Comma 2. Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943 , la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Comma 3. ….

Comma 4. ….


Avv. Bruno Maviglia
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