La Corte di Cassazione, con ordinanza n.4950 pubblicata in data 27.02.2017 (Presidente Petitti Stefano, Relatore Criscuolo Mauro), affronta due problematiche riguardanti l'eventuale opposizione al decreto di liquidazione del compenso del custode dell'immobile nelle procedure esecutive immobiliari, ove naturalmente il custode sia persona diversa dal debitore.

La Corte, in particolare, afferma che, essendo il custode un vero e proprio ausiliario del Giudice dell'esecuzione, avverso il decreto di liquidazione del compenso va proposta l'impugnazione prevista dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115.

Nello specifico, sostengono i Giudici che "poiché il custode, occupandosi della proficua gestione del bene staggito al fine della migliore sua collocazione sul mercato, orienta utilmente la stessa prosecuzione del processo esecutivo verso il fine di ogni espropriazione, ormai nel perseguimento del soddisfacimento delle ragioni del creditore nel modo più economico possibile, ed in quanto tale assume le vesti di ausiliario del giudice dell'esecuzione, indispensabile in ragione della natura dei compiti da svolgere e dell'attività materiale da porre in essere, avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode (che non sia il debitore medesimo) nominato nell'espropriazione immobiliare va proposta l'impugnazione prevista dall'art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115."

Ebbene, nell'opposizione al decreto di pagamento a favore del C.T.U., sono da ritenersi litisconsorti necessari le parti del processo in cui è stata effettuata la consulenza.
Difatti, sottolinea la Corte che "Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicché quest'ultima, anche d'ufficio, deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice "a quo" riesamini l'opposizione, previa integrazione del contraddittorio ( cfr. altresì Cass. n. 24786/2010 e con riferimento al procedimento di opposizione di cui all'art. 11 della legge n. 319/1980, Cass. n. 7528/2006)."

Nel caso di specie, pertanto, la Corte, senza entrare nel merito del ricorso avanzato, rilevato che nel procedimento di opposizione al decreto non era stato citato il creditore procedente della procedura esecutiva immobiliare in cui il custode aveva svolto la sua attività, ha cassato il provvedimento impugnato rinviando le parti al Tribunale per un nuovo esame dell'opposizione, previa l'integrazione del contraddittorio.

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