La Corte di Cassazione con ordinanza del 03-12-2013, n. 27098 ha ribadito la regolarità delle cartelle che abbiano omesso di indicare il responsabile del procedimento, se riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, pur essendo in violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a)

IL CASO
La società ricorrente proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso una cartella di pagamento conseguente ai controlli D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, sulle imposte IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 2002. Eccepiva la ricorrente la mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento.
Sia la Commissione Tributaria Provinciale, sia la Commissione tributaria Regionale del Lazio accoglievano il ricorso. La Commissione regionale in particolare riteneva che la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella impugnata - pur non determinandone la nullità ai sensi del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito con la L. n. 31 del 2008, in quanto la consegna del ruolo all'agente della riscossione risaliva ad epoca anteriore al 1 gennaio 2008 - rendesse tuttavia la stessa annullabile, in base ai principi generali sull'invalidità degli atti amministrativi.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Avverso la sentenza della CTR del Lazio, proponeva ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate.

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Gli ermellini, richiamando precedenti statuizioni sul punto, hanno stabilito che la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, pur essendo in violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a), non è affetta nè da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008, nè da annullabilità, perchè, essendo la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, priva di sanzione, e non incidendo direttamente la violazione in questione sui diritti costituzionali del destinatario, trova applicazione la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies, il quale, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso di cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, (così Cass. 4516/12; vedi anche, sull'insussistenza della nullità, SSUU 11722/10).

Da qui, la necessità di riformare la sentenza di merito, rinviando alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

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