E' inesistente la notifica di un titolo esecutivo contro i soci e i liquidatori di una società cancellata, effettuata presso la sede sociale della stessa entro un anno dalla cancellazione.

Lo ha chiarito, con sentenza n.4699/14, depositata in cancelleria in data 27 febbraio, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, interpretando restrittivamente la disposizione del secondo comma dell'art. 2495 c.c.

Il principio di diritto formulato dalla Corte è il seguente: "La norma del secondo inciso del secondo comma del'art. 2495 c.c., là dove ammette che entro l'anno dalla cancellazione le domande proponibili contro i soci o i liquidatori, previste dal primo inciso di detto comma, possano notificarsi presso la sede sociale della società cancellata dal registro delle imprese dev'essere interpretata restrittivamente e, conseguentemente, non può riguardare la notifica del titolo esecutivo e del precetto che il creditore, in ipotesi, ottenga entro l'anno contro detti soggetti, che resta regolata dal secondo comma dell'art. 479 c.p.c. Ove detta notificazione sia effettuata deve considerarsi inesistente."

Nella medesima sentenza, la Corte ha anche ribadito il seguente principio di diritto che deve ispirare il modus procedendi del Tribunale nel caso in cui vengano proposte cumulativamente un'opposizione agli atti esecutivi e un'opposizione all'esecuzione: "Il giudice dell'esecuzione, allorquando gli siano state proposte cumulativamente un'opposizione all'esecuzione ed un'opposizione agli atti esecutivi, deve decidere prima l'opposizione all'esecuzione, in quanto la sua decisione incide sulla persistenza dell'interesse ad agire riguardo all'opposizione agli atti, giacchè l'eventuale suo accoglimento determina la conseguenza della cessazione della materia del contendere sul quomodo dell'esecuzione, cioè sull'oggetto dell'opposizione agli atti, il merito della quale diventa in tal caso esaminabile solo ai fini della valutazione virtuale della soccombenza con riferimento ad essa e salvo il rifluire di tale valutazione nell'ambito di quella sulla soccombenza riferita al cumulo delle due opposizioni."

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