La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sez, staccata di Catania, con sentenza n.652/34/16 del 17.02.2016, è intervenuta sulla questione degli effetti della presentazione di rateizzazione, in corso di causa, dell'imposta oggetto di ricorso.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a Irpef 2003, eccependo la mancata notifica della stessa.
Successivamente, la ricorrente, a seguito di notifica di un preavviso di fermo, presentava domanda di rateizzazione della cartella impugnata.

In primo grado, la CTP rigettava il ricorso affermando che la rateizzazione della cartella comportava da un lato la conoscibilità della stessa e, dall'altro, l'acquiescenza nei confronti dell'atto impugnato.

Proposto appello, la CTR in primo luogo rileva l'errore in cui è incorso il collegio in primo grado, non avendo considerato che la rateizzazione era stata presentata successivamente alla proposizione del ricorso.
Si afferma, pertanto, in sentenza che l'istanza di rateizzazione dell'importo indicato nella cartella non dimostra in alcun modo la conoscenza da parte della ricorrente della cartella in data precedente alla proposizione del ricorso "per la semplice e decisiva ragione che l'istanza di rateizzazione è stata avanzata solo il 6 maggio 2011, mentre il ricorso avverso la cartella medesima era stato proposto in data ben precedente, cioè il 21 gennaio 2011."

In secondo luogo, i Giudici affermano che la presentazione della rateizzazione non configura comunque un riconoscimento del debito tributario.
Nell'accogliere l'appello proposto, affermano infatti:
Quanto all'acquiescenza, il collegio ritiene che la sottoscrizione dell'istanza di rateazione del pagamento di un'imposta non determini la cessazione dell'interesse alla decisione del ricorso già proposto avverso l'atto impositivo o di riscossione, in quanto, salva espressa dichiarazione in contrario, nella specie insussistente, la sottoscrizione stessa non configura un riconoscimento del debito tributario, ma solo l'impegno di pagare l'imposta secondo la rateizzazione stabilita."

Avv. Gennaro Esposito
avv.gennaroesposito@gmail.com

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