In tema di separazione personale, la riduzione dell'assegno di mantenimento decorre dal momento della pubblicazione della sentenza, non essendo rimborsabile quanto percepito a titolo di alimenti o mantenimento.

E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con
ordinanza n.25166 del 24.10.2017

LA QUESTIONE GIURIDICA
Nel caso di specie, veniva impugnata la sentenza della Corte di Appello di Roma che, nel decidere la riduzione della misura dell'assegno di mantenimento dovuto alla prole, fissava la decorrenza della riduzione in data precedente alla pubblicazione della sentenza stessa.

La ricorrente lamentava l'erroneità della sentenza, stante l'irripetibilità del contributo per natura alimentare ad esso attribuito.

LA DECISIONE DELLA CORTE
La Corte, nell'accogliere il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata ribadendo il principio secondo cui: "in tema di separazione personale, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o mantenimento", principio che era già stato affermato in diversi precedenti, tra cui ricordiamo le ordinanze n.ri 15186 del 20/07/2015 e 13609 del 04/07/2016.

Avv. Gennaro Esposito
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