Le sentenze pubblicate nel sito durante il mese di maggio.

SENTENZE DI MERITO

Tribunali e Corti d'Appello

Tribunale Catania - Sez. Quarta civile -Sentenza 1263 del 13.03.2017
"Non può essere lasciato al mero arbitrio od inerzia dell'Amministrazione il dies a quo dal quale computare il periodo di decadenza per la contestazione, ex art. 14 della legge n. 689 del 1981, tanto più che l'onere della prova della tempestività della contestazione è a carico della parte nel cui interesse è previsto detto termine"

Tribunale Catania - Sez. Prima civile -Ordinanza del 10.05.2017
"Il presupposto primario di utile esperibilità del presente procedimento di istruzione preventiva è costituito (ex art.
696 c.p.c.) dal requisito dell'urgenza ("di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose"), inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione di eventuali cause di merito"

Tribunale Catania - Sez. Lavoro -Sentenza 1854 del 27.04.2017
"Al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell’incaricato della riscossione) a procedere all’esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo."

Tribunale - Sez. Lavoro -Sentenza 1791 del 21.04.2017
"In ordine alla quantificazione del danno, questo può, in via equitativa, rapportarsi al 50% dell’importo richiesto con l’avviso oggi opposto, essendo evidente il nocumento morale e patrimoniale derivante alla parte dalla ricezione di atti unilaterali, intimanti il pagamento di somme, e soggetti a termini di impugnazione perentoria, nonostante il giudizio già concluso nel maggio del 2014 e le precedenti comunicazioni di cancellazione"

Tribunale Catania - Sez. Lavoro -Sentenza 1773 del 21.04.2017
"In materia di prescrizione, la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. - secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perchè l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario"

Corte d'Appello Napoli - Sez. Lavoro -Sentenza 1932 del 27.03.2017
"Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato in caso di dichiarazione di improcedibilità dell'appello per mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive."

Giudice di Pace Paternò - Sez. Civile -Sentenza 22 del 28.02.2017
"Nel caso di proposizione cumulativa di più domande non si ha superamento della competenza del giudice adito, ai sensi del combinato disposto degli art.10 e 14 c.p.c., laddove l'attore formuli clausola o riserva di contenimento, dichiarando cioè di contenere il valore complessivo delle domande"

Commissioni Tributarie Provinciali

Commissione Tributaria Provinciale Pisa - Sez.seconda -Sentenza 268/2/2017 del 04.05.2017
"A nulla rileva la notifica delle cartelle ai fini della "conversione" in prescrizione decennale dei termini previsti per la prescrizione delle imposte."

Commissione Tributaria Provinciale Napoli - Sez. 20 -Sentenza 6210 del 22.03.2017
"Dalla mancata prova di un valido rapporto contrattuale tra il ricorrente e il gestore telefonico consegue l'illegittimità dell'atto di accertamento impugnato, che va, dunque, caducato"




CORTE DI CASSAZIONE

Civile


Corte di Cassazione - Sez. Prima civile -Sentenza 11504 del 10.05.2017
"Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma:
A) deve verificare, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
B) deve "tener conto", nella fase del quantum debeatur - informata al principio della «solidarietà economica» dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma («[....] condizioni dei coniugi, [....] ragioni della decisione, [....] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [....] reddito di entrambi [....]»), e "valutare" «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.)."

Corte di Cassazione - Sez. Terza civile -Sentenza 10498 del 28.04.2017
"L'omessa registrazione del contratto di locazione è causa di nullità del contratto, che, in ragione della sua atipicità, risulta sanata con effetti ex tunc dalla tardiva registrazione del contratto."

Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Ordinanza 7820 del 27.03.2017
"Il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione «in acconto», non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata."

Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Sentenza 10809 del 04.05.2017
"Impugnato l'estratto ruolo, anche in caso di prova della regolare notifica della cartella, il Giudice è tenuto a verificare l'eventuale successivo decorso del termine prescrizionale."

Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Sentenza 11943 del 12.05.2017
"L'eccezione di mancata notifica del verbale a fondamento della cartella di pagamento integra l'ipotesi della opposizione alla esecuzione posto che si contesta il diritto di procedere in mancanza di una valida notifica del titolo presupposto in perfetta sintonia con il caso in cui l'opposizione al precetto viene svolta contestando la valida notifica della sentenza."

Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Ordinanza 12882 del 22.05.2017
"Il diritto all'attribuzione di una quota della indennità di fine rapporto che sia stata percepita dall'altro coniuge, che è previsto dall'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970 a favore del coniuge divorziato che sia titolare di assegno e che non sia passato a nuove nozze, sussiste con riferimento agli emolumenti collegati alla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che si correlino al lavoro dell'ex coniuge"

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.