Le sentenze pubblicate nel sito durante il mese di luglio

SENTENZE DI MERITO

Tribunali e Corti d'Appello
Corte d'Appello Catania - Sez. Seconda -Sentenza 1189 del 19.07.2016
"Non si può prospettare come indispensabile la prova che tale appariva o poteva soggettivamente apparire - al di là della sua concreta efficacia ed utilitas - durante lo svolgimento del contraddittorio in primo grado e prima della formazione delle preclusioni probatorie."

Tribunale - Sez. Viterbo -Ordinanza del 04.07.2016
"I criteri di selezione dei dipendenti da licenziare, siano essi quelli concordati con le organizzazioni sindacali o quelli individuati dalla legge, "devono essere, tutti ed integralmente, basati su elementi oggettivi e verificabili, in modo da consentire la formazione di una graduatoria rigida e da essere controllabili in fase applicativa, e non possono implicare valutazioni di carattere discrezionale, neanche sotto forma di possibile deroga all'applicazione di criteri in sé oggettivi"

Tribunale Reggio Calabria - Sez. Seconda civile -Ordinanza del 22.01.2016
"La mera illegittima pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti sia un fatto ingiusto potenzialmente produttivo di danno, esponendo costui a un discredito sociale ed economico ed essendo irrilevante la sua collocazione in apposita categoria"

Tribunale Catania - Sez. Quinta civile -Sentenza 3951 del 13.07.2016
Poiché la prescrizione del diritto per la riscossione delle somme a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie nascenti da violazioni al Codice della Strada si prescrive in cinque anni, nel caso di specie alla data di notifica della cartella in oggetto (28.4.2007) era già intervenuta la eccepita prescrizione, risultando ampiamente decorso il termine di cinque anni dalla data di notifica del verbale (risalente all’anno 1996) e non risultando peraltro posto in essere da parte del concessionario alcun atto interruttivo della prescrizione antecedentemente alla notifica della cartella in oggetto.

Commissioni Tributarie
Commissione Tributaria Provinciale Cagliari - Sez. Prima -Sentenza 651 del 20.06.2016
"Se il soggetto che effettua la notifica dell'atto non è un "ufficiale della riscossione", essendo privo della necessaria autorizzazione prefettizia, la notifica è nulla."

Commissione Tributaria Provinciale Bari - Sez. 8 -Sentenza 2226 del 5.07.2016
"L'assenza agli atti della prova delle notifica degli avvisi di accertamento determina l'illegittimità della cartella di pagamento, per inutile decorso del termine decadenziale per l'esercizio dell'azione di accertamento"

Commissione Tributaria Regionale Milano - Sez. 13 -Sentenza 3766 del 24.06.2016
"L'eccezione "nuova" dell'appellante è inibita dall'art. 57 comma II d.lgs. 546 del 1992 che, come noto, risponde anche all'esigenza di salvaguardare il principio di ragionevole durata del processo"

Giudice di Pace
Giudice di Pace Catania - Sentenza 982 del 03.05.2016
"Le fotocopie degli avvisi di ricevimento prodotti dalla Società convenuta non costituiscono prova della notificazione degli atti interruttivi (cartelle esattoriali), se non accompagnati dalla copia dell'atto notificato."

CORTE DI CASSAZIONE

Civile


Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Sentenza 11074 del 30.05.2016
"In tema di imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, richiede l'indicazione nell'avviso di accertamento non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, al fine di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur". Tali elementi conoscitivi devono essere forniti non solo tempestivamente ("ab origine" nel provvedimento) ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa"

Corte di Cassazione - Sez. Seconda civile -Sentenza 11158 del 30.05.2016
"La rinuncia per iscritto all'usucapione della servitù di passaggio fatta dal proprietario del fondo dominante rileva di per sè, non potendo la sua efficacia negoziale essere fatta dipendere nè dall'avvenuta comunicazione al successivo acquirente, nè dall'osservanza dell'onere della trascrizione."

Penale


CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

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