Tratteremo in queste brevi note del danno non patrimoniale soffermando l’attenzione sui parametri da seguire per la liquidazione del danno biologico in sé nonché quale base di calcolo per la personalizzazione del danno non patrimoniale nelle diverse voci che lo compongono (danno morale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione).
Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale sviluppatosi nell'anno 2011 appare imporre un indirizzo chiaro e dai risvolti di considerevole portata nella sua concreta applicazione: le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano costituiscono il necessario criterio di riferimento, il parametro uniforme che il giudice di merito deve seguire nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.

Giova precisare come la Suprema Corte sia intervenuta all'interno di un panorama sino ad allora dominato dalla liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale che avveniva secondo due alternative possibilità costituite dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Roma.
I diversi tribunali della penisola applicavano a scelta uno dei due criteri, comportando questa bipartizione sensibili disparità di trattamento su fattispecie concrete del tutto analoghe, e violando in tal modo il principio di equità, principio che va considerato uno dei capisaldi del nostro ordinamento.

Ecco la rassegna di giurisprudenza di legittimità che segna nell'anno 2011 il sorgere dell’applicazione univoca ed esclusiva su tutto il territorio nazionale delle tabelle milanesi.

“La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.
Poichè l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto"
. Cass. civ. Sez. III, 07-06-2011, n. 12408

“Le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. , laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione. I relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella, di inferiore ammontare, cui sia diversamente pervenuto, incongrua essendo la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si perviene mediante l'adozione dei parametri esibiti dalle dette tabelle di Milano”. Cass. civ. Sez. III, 30-06-2011, n. 14402

“Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano a partire dal 2009, che la sentenza Cass., n. 12408/2011 ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale, non hanno mai cancellato la fattispecie del danno morale intesa come voce integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale; tali tabelle, infatti, propongono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale”. Cass. civ. Sez. III, 12-09-2011, n. 18641

Peculiarità delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, come evidenziato nel documento dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, (http://www.corteappello.milano.it/documentazione/D_1745.pdf) sono le seguenti:

“A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, all'esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale.

La versione finale delle nuove Tabelle segue ed innova l'impianto delle precedenti tabelle quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, in particolare:
- individuando il nuovo valore del c.d, "punto" partendo dal valore del "punto" delle Tabelle precedenti l (relativo alla sola componente di danno non patrimoniaie anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato - in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione "medio" anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla "sofferenza soggettiva"- di una percentuale ponderata:
- dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso,
- dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%,
- dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%, cosi tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2009 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all'epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico, e prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione”.

Personalizzazione del danno non patrimoniale all’interno di un’unica ed onnicomprensiva voce di danno sulla scorta delle sentenze a Sezioni Unite del 11.11.2008 appaiono dunque le linee guida dei criteri di liquidazione elaborati dai giudici milanesi.

Su questi punti si è pronunciata la Suprema Corte:
“In tema di risarcimento del danno, poiché le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte la componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di «danno morale», nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente, è incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano, senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale”. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 03/06/2009) Cass. civ. Sez. III, 06-03-2014, n. 5243

Quid iuris nel caso in cui il Giudice adito nella liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale ometta di applicare le tabelle del Tribunale di Milano?
Si tratta di doglianza che dovrà esser mossa in grado di appello con contestuale produzione in giudizio delle tabelle invocate, e che se disattesa nel secondo grado di giudizio potrà esser dedotta dinanzi la Suprema Corte quale vizio di violazione di legge, come specificato dalla stessa Corte di Cassazione:

“L'avvenuta applicazione, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, di criteri diversi rispetto a quelli risultanti dalla tabelle predisposte dal Tribunale di Milano può essere dedotta in sede di legittimità soltanto se in grado di appello il ricorrente si sia specificamente doluto di ciò, provvedendo, altresì, a produrre in giudizio dette tabelle”. (Rigetta, App. Torino, 13/02/2014) Cass. pen. Sez. IV, 27-04-2015, n. 27162

“Nella liquidazione del danno non patrimoniale, l'applicazione di criteri diversi da quelli risultanti dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano può essere fatta valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, soltanto quando in grado di appello il ricorrente si sia specificamente doluto della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle milanesi ed abbia altresì versato in atti dette tabelle. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso avverso la pronuncia sulla liquidazione del danno non patrimoniale proposto dalla parte che, nello spiegare appello, aveva evocato l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano in relazione alla sola liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea, facendo, invece, riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, unitariamente inteso, soltanto in comparsa conclusionale, senza peraltro dedurre, in sede di ricorso per cassazione, di aver versato siffatte tabelle nel giudizio di merito)”. (Rigetta, App. Roma, 15/11/2011) Cass. civ. Sez. III, 13-11-2014, n. 24205

Riassumendo quanto sin qui esposto:
- La valutazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell’integrità psicofisica ha quale unico criterio e parametro di riferimento le Tabelle del Tribunale di Milano;
- Dette tabelle nella quantificazione del punto di invalidità contengono in sé una personalizzazione del danno, alla stregua di quanto prescritto dalle pronunce della Suprema Corte a Sezioni Unite del 11.11.2008;
- Le tabelle milanesi consentono ulteriori percentuali di personalizzazione a seconda della specificità della lesione subita;
- La mancata applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano da parte del Giudice di merito può esser oggetto di impugnazione da dedursi financo in sede di legittimità quale violazione di legge ( a patto che in appello sia stata mossa specifica doglianza con contestuale deposito delle tabelle invocate)

Orbene nonostante un’elaborazione della giurisprudenza di legittimità sviluppatasi negli ultimi quattro anni, tale da realizzare un quadro organico e coerente, non mancano pronunce di merito che sottraendosi all’applicazione delle tabelle milanesi, ingenerano in sede di trattativa stragiudiziale o di negoziazione assistita incertezze che non avrebbero ragion d’essere.
Riportiamo di seguito uno stralcio di motivazione di una recente sentenza del Tribunale di Roma.
“Circa la determinazione della somma dovuta questo giudice ritiene di applicare le tabelle sul danno biologico del Tribunale di Roma, nonostante il recente arresto della Corte di cassazione ( Cass. 12408/2011) secondo il quale ' la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto'.
Ferma restando l'adesione al principio fondante di tale pronuncia, ossia essere 'l'equità non soltanto "regola del caso concreto" ma anche "parità di trattamento" e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato, deriva da una 'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva', questo giudice ritiene di non doversi discostare , per le ragioni che verranno di seguito illustrate dalla giurisprudenza , sul punto, sinora seguita, liquidando il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma.”
Trib. Roma Sez. XII, Sent., 23/01/2014

In conclusione, al fine di evidenziare l’enorme portata pratica di quanto sin qui illustrato, proponiamo in via comparativa la liquidazione di un medesimo danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell’integrità psicofisica dello stesso soggetto liquidato con l’applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2014 e del Tribunale di Roma 2014
Sig. Mario Rossi
Età alla data del sinistro = anni 40
Percentuale di invalidità permanente accertata = 20%
Liquidazione secondo Tabelle Tribunale di Milano 2014: € 69.953,00 personalizzabile con incremento massimo del 38% sino ad € 97.235,00
Liquidazione secondo Tabelle Tribunale di Roma 2014: € 47.185,71 personalizzabile con incremento massimo del 38% sino ad € 64.880,35

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.