Il comma 1 e il comma 2, lettera a) dell'art. 82 della legge di Bilancio appena trasmessa al Senato riduce da 10.000,00 a 5.000,00 euro la soglia al di sopra della quale le
Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere ad un pagamento, devono verificare, attraverso l’Agenzia delle entrate – Riscossione, la presenza di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento nell’assolvimento di un obbligo di versamento, per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo, derivante, a seguito di iscrizione a ruolo, dalla notifica di una
o più cartelle.

La previsione creerà inevitabilmente dei disagi anzitutto alle aziende italiane, che ricevono con grave ritardo i pagamenti della parte della Pubblica Amministrazione, e che proprio in ragione dei ritardi nei pagamenti accumulano debiti con il fisco superiori ai 5.000,00.

Ma disagi si prevedono anche per le stesse pubbliche amministrazioni che vedranno naturalmente un incremento degli adempimenti a carico sia dei soggetti pubblici,
in termini di numero di operazioni di pagamento per le quali procedere alla predetta verifica, e per la stessa Agenzia delle entrate – Riscossione, con riguardo al volume di pignoramenti da effettuare.

Il comma 2, lettera b) dell'art. 82 aumenta infine da 30 a 60 gg. il termine per il quale, in caso di esito positivo della verifica in parola, i soggetti pubblici dovranno sospendere il pagamento per consentire il pignoramento da parte dell’agente della riscossione.

Il comma 3 stabilisce che le nuove previsioni si applicheranno a decorrere dal 1° marzo 2018, in modo da consentire alle pubbliche Amministrazioni di approntare le idonee misure organizzative.

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