La convenzione stipulata dal medico con il Servizio Sanitario Nazionale è irrilevante ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell'IRAP.

Sulla base di questo rilievo, la Corte di Cassazione, con sentenza n.22209 depositata in data 30 ottobre, ha accolto il ricorso di un contribuente - medico libero professionista - avverso la sentenza della CTR Lombardia che aveva affermato la sussistenza in capo allo stesso del presupposto impositivo dell'IRAP sul rilievo che "la stessa convenzione con l'ASL obbligava il contribuente a dotarsi di autonoma organizzazione".

Gli Ermellini, nel riformare la sentenza di secondo grado, premettono che "l'assoggettamento ad Irap dell'attività del lavoratore autonomo è legittima in quanto non colpisce qualunque attività produttiva, ma solo quelle che siano "autonomamente organizzate", di guisa che non possa qualificarsi come imposta sul (mero) lavoro autonomo, ma sulla capacità produttiva che deriva dall'autonoma organizzazione che deve far capo al contribuente, secondo una valutazione complessiva da effettuarsi sulla scorta degli elementi fattuali che connotano la fattispecie concreta" (Cass. n.3674/07, Cass. 21326/13).

Il Collegio conclude affermando che l'ammontare dei compensi percepiti dal professionista o la convenzione da questi stipulata con il SSN, sui quali la CTR aveva fondato la sussistenza del presupposto impositivo, "non incidendo sull'elemento organizzativo, sono irrilevanti ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione."

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