E' illegittima la condanna alle spese processuali in favore della parte vittoriosa ma rimasta contumace in corso di causa.

E' quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.13491 depositata in data 13 giugno, che ha accolto il motivo di ricorso, proposto dal ricorrente, in cui è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., per erronea condanna alla rifusione delle spese processuali per la parte vittoriosa ma rimasta contumace nei giudizi di merito.

La Corte, nel dichiarare fondato il motivo di ricorso, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"Poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione del suo diritto, essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rifondato".

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