Non è reato circolare con mezzo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 cod. strad.

L'unica sanzione applicabile è quella amministrativa di cui al quarto comma dello stesso art. 213 C.d.S. che prevede: "Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi."

E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione sesta penale, con sentenza n.43775/14, depositata in data 20 ottobre 2014.

Nel caso di specie, l'imputato fu condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 334, comma secondo, cod. pen., per essere stato sorpreso dai carabinieri mentre circolava alla guida di una Vespa di sua proprietà, sottoposta a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 cod. strad. per mancanza di copertura assicurativa.

Riprendendo una recente sentenza delle Sezioni Unite, la Suprema Corte, nell'annullare la sentenza di appello e assolvere l'imputato, ha statuito che " la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 cod. strad. integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal comma quarto dello stesso articolo, e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che soltanto la prima deve essere applicata (v. Cass., S.U., 28.10.2010, Di Lorenzo, rv. 248721)"

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