Lo studio associato tra padre e figlia non è soggetto a Irap. Se, difatti, la sussistenza di uno studio associato è presunzione di una stabile organizzazione ai fini Irap, la presunzione può ben essere superata con adeguata motivazione.

Nel caso di specie, la presunzione è stata superata da congrua motivazione, basata, nello specifico, dall'assenza di spese per personale dipendente e la non sussistenza di una autonoma organizzazione.

La Corte di Cassazione, Sesta sezione civile, con sentenza n.4663/14 depositata in data 27 febbraio, ha così rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, riprendendo quanto già affermato con sentenza n.14060 del 3 agosto 2012: "ove l'attività di un professionista si svolga nella forma dello studio associato (nel caso di specie con il coniuge, mentre nella attuale controversia i due associati sono padre e figlia) il giudice di merito deve, ai fini della applicazione dell'IRAP accertare specificamente l'entità e l'incidenza a fini reddituali, della condivisione con altri professionisti dello svolgimento di parte della attività professionale dello studio."

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