Per la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo posta elettronica certificata, non si applica l’art. 149 bis del cpc.

A tale risultanza è giunta la CTP Siracusa con la sentenza n. 881 pubblicata il 13 febbraio 2018. Nella specie, il Collegio, tra le altre, ha affrontato in maniera univoca ed esaustiva la materia inerente le modalità di notifica delle cartelle di pagamento ai sensi e per gli effetti del DPR 68/2005.

Sottolinea la Commissione che, l’invio telematico deve necessariamente avere ad oggetto esclusivamente una copia informatica, e non già una scansione del documento, ossia una scansione del documento precedentemente emesso in forma cartacea.

Infatti, oggetto della pec, secondo il dettato del suddetto decreto, non può essere altro che il documento informatico, il quale ai sensi dell’art. 20 del DLGS 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, a differenza della copia informatica, necessita di una firma digitale che lo rende immodificabile.

La cartella per essere validamente notficata tramite pec deve avere dunque l’estensione p7m attraverso l’uso della firma digitale, quindi non sarà valida se la stessa viene trasformata in semplice scansione pdf; di conseguenza, la Commissione Tributaria ne ha dichiarato l’illegittimità del ruolo con il relativo annullamento della pretesa.

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