La Corte di Cassazione, con sentenza n.21529/15 depositata in data 22 ottobre, ha accolto il ricorso di un contribuente avverso sentenza del Giudice di Pace, ritenendo nulla la notifica di cartella esattoriale, effettuata nelle modalità previste dall'art. 140 c.p.c., ma senza accertamento sull'effettiva affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione.

L'art. 140 c.p.c., rubricato "Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia" così statuisce: "Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento".

Il Giudice di Pace aveva ritenuto perfezionata la notifica, in quanto dagli atti emergeva l'avvenuta notifica con deposito della copia nella casa comunale per irreperibilità del destinatario e successiva raccomandata con avviso di ricevimento.

La Corte, invece, ribaltando la sentenza impugnata, ha così statuito: "La censura relativa alla mancata affissione alla porta è fondata perché è carente l'accertamento del Giudice di Pace sulle modalità della notifica ed in particolare sull'affissione alla porta dell'abitazione."

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