Di notevolissimo rilievo l’ultima pronuncia in materia, pervenutaci dalla Commissione Tributaria provinciale di Matera, con la quale, in ossequio ai principi dell’ordinamento comunitario, è stata conclamata l’esistenza, anche nel nostro sistema tributario, di un obbligo di confronto preventivo tra fisco e contribuente in relazione a tutti quei procedimenti amministrativi che sfociano in accertamenti di natura fiscale.

A fornirci questi interessantissimi spunti, ci hanno pensato, come si diceva poc’anzi, i Giudici del capoluogo eletto a “capitale della cultura 2019”, con la sentenza n. 107/2018, depositata in segreteria il 28 febbraio scorso.

La vicenda in esame vedeva coinvolto il titolare di un’attività di commercio al dettaglio, destinatario di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, con la quale venivano ripresi a tassazione, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera c), D.p.r. n. 600/73, maggiori ricavi non dichiarati, dai quali scaturivano, a loro volta, maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva.
Il contribuente, non condividendo l’assunto dell’ufficio, impugnava l’atto impositivo contestando, fra le altre cose, l’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e, quindi, la violazione degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, oltreché dei principi costituzionali (art. 97) e statutari (legge n. 212/2000) interni.

L’ufficio, dal canto suo, sosteneva la legittimità del proprio operato, chiedendone la conferma ed il contestuale rigetto del ricorso con eventuale condanna alle spese di lite.
Dott. Daniele Brancale
Tributarista – Difensore Tributario
www.danielebrancale.it

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