La Corte di Cassazione, con la sentenza n.3751 depositata in data 25 febbraio, ribadisce un importante principio, cui spesso non si uniformano i Giudici di merito, ovvero che l'opposizione a cartella basata sulla mancata notifica dell'atto presupposto non va qualificata come recuperatoria ex art. 22 della legge 689/1981 ma come opposizione all'esecuzione.

Difatti, a fronte di una opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata per il recupero di sanzioni relative a violazioni del Codice della Strada, ove venga eccepita anche la mancata notifica del verbale, atto presupposto, i Giudici di pace spesso ne dichiarano l'inammissibilità per inosservanza dei termini di cui all'art. 204 bis del C.d.S.
L'eccezione relativa alla mancata notifica del verbale viene infatti inquadrata nella opposizione di cui all'art. 22 della legge 689/1981.

Al contrario, anche l'eccezione della mancata notifica del verbale deve considerarsi come opposizione all'esecuzione e, pertanto, è soggetta ai relativi termini ex art. 615 c.p.c. e, aggiungiamo, giudice competente resta quello del luogo di residenza del debitore.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, il Tribunale confermava la sentenza del Giudice di pace dichiarando "inammissibile la opposizione avverso le cartelle in cui la ragione di opposizione era basata sulla notifica del verbale di accertamento per essere stata proposta la opposizione non nel termine di cui all'art. 204 bis che la parte recuperava per effetto della cartella di pagamento"

La Corte, nell'accogliere il motivo di ricorso, afferma: "Ma è appena il caso di rilevare che una opposizione a cartella basata sulla mancata notifica dell'atto presupposto non va qualificata come recuperatoria ex art. 22 della legge 689/1981 ma come opposizione all'esecuzione per inesistenza del titolo per cui non era configurabile il termine indicato."

Avv. Gennaro Esposito
avv.gennaroesposito@gmail.com

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