La copia di un provvedimento trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria equivale all'originale e, dunque, può considerarsi una copia autentica.

E' quanto precisato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.3386, depositata in data 22 febbraio.

Nel caso di specie, il ricorrente ha depositato in Cassazione come copia autentica del provvedimento impugnato, quella di cui ha ricevuto comunicazione - ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n.179 del 2012, convertito con modificazioni, nella legge n.221 del 2012 dalla Cancelleria del Tribunale di Ragusa - tramite posta elettronica certificata.

Per la Corte, la produzione della detta copia trasmessa in allegato dalla cancelleria ragusana deve "di per sè reputarsi equivalente all'originale presente nel fascicolo informatico, tenuto conto che la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione".
Questo, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.lgs. n.179 del 2012, che così statuisce:
"Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonchè dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale."

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