Espropriazione Forzata – Legittimo il pignoramento iscritto a ruolo oltre la data di citazione ma nei termini di legge - tardività dell’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, non sussiste – legittimazione concorrente del genitore convivente con il figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente

Si segnala la recente sentenza del Tribunale di Enna in quanto ha risolto, rigettandola, l’eccezione relativa alla tardiva iscrizione a ruolo della procedura esecutiva effettuata nei termini di legge decorrenti dalla consegna degli atti al creditore procedente ma dopo la fissata udienza di comparizione.

La soluzione offerta dal decidente, in fattispecie relativa ad una esecuzione mobiliare presso terzi ex art. 543 c.p.c., sarebbe de iure condendo trasversalmente applicabile a tutte le forme di espropriazione forzata: “il creditore procedente deve procedere all'iscrizione a ruolo nel termine di 30 giorni decorrente, stante il chiaro tenore della norma, dalla consegna al creditore procedente dell’originale del pignoramento, e ciò, evidentemente, per consentire al creditore procedente di valutare le dichiarazioni del terzo e, quindi, se procedere nell'iniziativa esecutiva […] a nulla rilevando, in contrario, che lo stesso sia stato eseguito dopo la data dell’udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento”.

Di ulteriore interesse è anche l’ulteriore conferma resa in sentenza di quell'orientamento giurisprudenziale che riconosce la legittimazione a rivendicare ed a ricevere l’assegno di mantenimento, iure proprio, in capo al genitore convivente con il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, in quanto ritenuto titolare di una legittimazione "concorrente" in ordine al contributo al mantenimento dovuto dall'altro genitore.

Avv. Fabio Conticello
facontix@hotmail.com

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