Corte di Cassazione, Sezione VI Civile – 2; ordinanza 12 novembre 2013 – 24 febbraio 2014, n. 4405.

Fermato alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di alcool nonché di sostanze stupefacenti, l’uomo rifiutava di sottoporsi al prelievo ematico per gli opportuni accertamenti richiesti dai competenti organi di Polizia di sicurezza.
Ebbene, emesso provvedimento di sospensione della patente per mesi sei ai sensi dell'art. 186 CdS (guida sotto l'influenza dell'alcool), nonché di ulteriori sei mesi ai sensi dell'art. 187 CdS (guida alterata da uso di sostanze stupefacenti), l’uomo proponeva ricorso dinanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente, al fine di far dichiarare l’infondatezza del provvedimento. Quest’ultima tuttavia, pronunciava sentenza di conferma di quanto già disposto dal locale Giudice di Pace, rigettando così il ricorso opposto e, assumendo che «il rifiuto dell'opponente di sottoporsi a prelievo ematico fosse ingiustificato, non essendo obbligatorio l'uso dell'etilometro; così come ininfluente fosse stato il mancato avviso all'interessato di farsi assistere da un difensore di fiducia».

Di qui il ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
«La tesi esposta con il primo motivo [di impugnazione], è che un soggetto, ancorché coinvolto in un sinistro stradale (come nella specie avvenuto), che non mostri segni di alterazione fisica legata all'uso di alcool o stupefacenti non può essere "costretto - pena l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 186 e 187 Cds - a sottoporsi a un prelievo ematico».
Con il secondo motivo contestava, invece, la violazione dell'art. 354 e.p.p. ed il conseguente vizio di motivazione in relazione al fatto che il conducente non fosse stato informato preventivamente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

La pronuncia della Cassazione in breve.
«Il codice della strada, vigente all’epoca del sinistro, prevedeva una serie differenziata di interventi per l'accertamento della guida sotto l'influenza di queste sostanze, ossia: a) accertamenti con strumenti portatili (186 c. 3); b) in caso di primo esito positivo, accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento; e) per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche (è questo il caso) la richiesta rivolta dalle forze di polizia alle strutture sanitarie di procedere all'accertamento”. Ebbene, “il conducente può rifiutare di sottoporsi all'esame, ma ciò lo sottopone alle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma”. L'art. 186, settimo comma, c.d.S., infatti, oltre a sanzionare la guida in stato di ebbrezza, configura come autonomo illecito anche il rifiuto del guidatore di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, in quanto oggetto di obbligo penalmente sanzionato e non mera facoltà' (Cass. 6A civ., 22231/13)».
È proprio sul tenore letterale di siffatta disposizione normativa che la parte ricorrente ha fondato la propria opposizione. In essa, - rileva - non è fatto esplicito riferimento al prelievo ematico!

Ebbene, i giudici della Corte hanno così chiarito che «è proprio l’incedere progressivo del meccanismo di verifica, correlato alla gravità della situazione (primo esame - esito positivo di esso - necessità di ricovero per cure a causa degli effetti del sinistro) che consente di ricorrere all'esame ematico nelle strutture sanitarie e ad esse confacente per la accuratezza dei risultati e la affidabilità della sede scientifica. Non vi è dubbio, pertanto, che la parte possa sottrarsi al prelievo, ma ciò fa scattare l'accertamento sanzionatorio conseguente a tale comportamento di rifiuto».

Quanto, poi, al secondo punto, ossia quello relativo al (contestato) mancato avviso da parte degli organi di Polizia circa la possibilità prevista per l’interessato di farsi assistere da un difensore di fiducia durante il prelievo, la Corte ha così risposto: «va ricordato che secondo la giurisprudenza (Sez. 4, Sentenza n. 34145 del 21/12/2011) che "in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto nell'ambito della esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento non rientra nel novero degli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., sicché non sussiste alcun obbligo di avviso, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia".

E più di recente è stato ribadito che: “I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità' penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi la mancanza di consenso dell'interessato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria e finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue, rilevando in tal caso il suo dissenso espresso)» (Cass. pen. 6755/13, sez. IV).

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.