Pubblichiamo due recenti sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Catania sull'inammissibilità della produzione documentale nuova in sede di appello da parte dell'Agente della Riscossione.

In particolare, nella prima sentenza, n. 224/18/15 del 22.01.2015, la Commissione ritiene inammissibile la produzione documentale dell'Agente della Riscossione, contumace in primo grado, che solo in grado di appello dava prova dell'avvenuta notifica delle cartelle impugnate.

Per la Commissione, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, "da un lato è sancito il divieto di nuove prove in appello, e dall'altro tale rigore è temperato dalla possibilità di produrre nuovi documenti. Ma tale possibilità non deve vanificare il divieto di cui al primo comma, tenuto conto che le prove, nel processo tributario, sono solo documentali, non potendosi considerare prove gli accertamenti (tecnici e/o contabili)."

Pertanto, la produzione dell'Agente è inammissibile in quanto "le relate dovevano essere prodotte in originale, o in copia conforme all'originale, già nel giudizio di primo grado, ma Serit Sicilia S.p.a. non si è addirittura costituita in giudizio. L'appellante, inoltre, non ha neanche dedotto (nè tantomeno dimostrato) di non aver potuto fornire in I grado, per causa ad essa non imputabile, le prove offerte in questo grado di giudizio"

Anche con sentenza n.334/18/15 del 28.01.2015, la CTR afferma l'inammissibilità della produzione per la prima volta in appello della documentazione volta a dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento.

La Commissione, nell'analizzare il disposto dell'art. 58, così motiva: "l'apparente contraddizione all'interno dell'art.58 D.legs.546/1992 tra il 1°comma ("...1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile...") e il 2° comma ("...2. E' fatta salva la falcoltà delle parti di produrre nuovi documenti...”) non possa che essere risolta ritenendo ammissibile in appello solo i nuovi documenti che non abbiano una valenza probatoria, in quanto l'indiscriminata possibilità di produzione documentale (in un processo, come quello tributario, in cui è assente la prova orale, ex art. 7, 4° comma D.legs.546/1992) si porrebbe in palese violazione del divieto di nuove prove in appello di cui al 1° comma.
Cosicchè deve ribadirsi che non può essere consentito all'Amministrazione finanziaria e/o al Concessionario fornire per la prima volta in appello la prova documentale della notifica della cartella di pagamento, stante lo specifico divieto di cui al 1° comma art. 58 cit."

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