Corte di Cassazione, Sezione. Lavoro, sentenza 17 dicembre 2013 – 20 febbraio 2014, n. 4050.
E’ di pochi giorni la sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha confermato per i professionisti, la prescrizione in 5 anni dei contributi e delle sanzioni dovute alla Cassa Previdenziale.
Si dicono concordi – i giudici ermellini – all’orientamento in precedenza espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, in particolare, con la sentenza del 9 aprile 2003, la quale ha affermato che «l'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. proc. civ., per assorbimento, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali».
«Tale principio è stato, poi, ribadito da questa Corte (Cass. 13 febbraio 2006 n. 26621; Cass. 29 novembre 2007 n. 24910; Cass. 6 luglio 2011 n. 14864) con specifico riferimento ai crediti contributivi dell’INARCASSA, per i quali è stato ritenuto che dovesse essere applicata la nuova normativa, diversamente da quanto sostenuto dal predetto ente previdenziale, secondo cui doveva continuare ad applicarsi la norma speciale di cui all'art. 18 della legge n. 6 del 1981 e la prescrizione decennale ivi prevista, in forza del principio lex spedalis derogai legi generali (…) Ritenendo, poi, l'applicabilità del nono comma dell'art. 3 cit. ad altre ipotesi di sistemi previdenziali categoriali (geometri e commercialisti): Cass. 1 luglio 2002 n. 9525, Cass. 27 giugno 2002 n. 9408, Cass. 12 gennaio 2002 n. 330, Cass. 16 agosto 2001 n. 11140».
Ebbene, anche alla luce di siffatte premesse, è intervenuta oggi la Suprema Corte di Cassazione.
Appare evidente – afferma – che con tale disciplina «il legislatore [abbia] inteso regolare l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti. (…) Infatti la previsione di cui alla lettera b), riferita a "tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", è onnicomprensiva e non lascia fuori nessuna forma di previdenza obbligatoria».
«Nessuna deroga, in particolare, è prevista dalla norma per gli enti previdenziali c.d. "privatizzati", in quanto il D. Lgs. n. 509 del 1994, mentre ha mutato la natura giuridica delle Casse, trasformandole in enti privati, nulla ha innovato in ordine al rapporto previdenziale tra l'ente e gli iscritti, che resta assoggettato agli stessi principi ed alle stesse regole della previdenza obbligatoria, con le particolarità previste dalla legge n. 335/1995. E, (…) a prescindere che per i contributi relativi al periodo precedente la data di entrata in vigore della legge (…) è stato mantenuto il termine decennale di prescrizione in presenza di atti interruttivi o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente; per le contribuzioni successive a detto periodo la situazione delle Casse non appare dissimile da quella degli altri enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, onde una eventuale diversità di trattamento con riguardo al termine di prescrizione sarebbe oltre che ingiustificata, irragionevole».
Un’attenzione particolare, è stata, poi rivolta, anche, al tema delle sanzioni civili, oggetto (peraltro) del secondo motivo di gravame della ricorrente. Nella specie essa, censurava il fatto che il giudice dell’appello, avesse ritenuto applicabile, “anche alle sanzioni civili, il termine di prescrizione quinquennale dettato per le obbligazioni contributive previdenziali dalla legge n. 335 del 1995, art. 3, comma nono. E, a sostegno di tale censura richiamava la sentenza n. 18148 del 10 agosto 2006 della Cassazione secondo cui, costituendo le sanzioni civili una obbligazione di natura diversa dalle obbligazioni contributive, non è ad esse applicabile il regime di prescrizione previsto per queste ultime obbligazioni”.
Ebbene, sul punto gli ermellini, si dicono contrari ad un simile indirizzo, ritenendo più opportuno seguire il diverso ma più convincente orientamento «secondo cui, in tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi medesimi (cosiddette sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica - legalmente predeterminata - dell'inadempimento o del ritardo ed assolve una funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale (Cass. 4 aprile 2008 n. 8814; Cass. 22 febbraio 2012 n. 2620 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004 n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986 n. 194)».
Avv. Gennaro Esposito
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