La Corte di Cassazione, con sentenza n.12665 depositata in data 5 giugno, è intervenuta in tema di rescissione del contratto per lesione e, in particolare, sul requisito dello stato di bisogno, specificando che lo stesso può sussistere anche in caso di carenza di liquidità se questa comporta una "contingente situazione di difficoltà economica".

La rescissione per lesione è disciplinata dall'art. 1448 cod. civ. - rubricato "azione generale di rescissione per lesione - che testualmente dispone:
"Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione."


Sono dunque necessari tre presupposti fondamentali per la giustificare la rescissione: la lesione ultra dimidium, lo stato di bisogno, la conoscenza di esso da parte dell'altro contraente e l'approfittamento."

La Corte, nella sentenza citata, ha così statuito: "in tema di rescissione del contratto per lesione, vale il principio per cui il requisito dello stato di bisogno, richiesto dall'art. 1448 cod. civ., non va necessariamente inteso come assoluta indigenza, essendo sufficiente ad integrarlo anche una contingente situazione di difficoltà economica, per carenza di liquidità, tale da non consentire di far fronte ad impegni di pagamento con mezzi normali e da incidere sulla libera determinazione a contrarre".

Precisa inoltre la Corte che "l'accertamento di tale requisito costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata."

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