Con la Sentenza n. 6347/2014 della III Sezione Civile - Relatore dott. Marco Rossetti - la Suprema Corte a pochi giorni di distanza dalla Sentenza 5791/2014 commentata in queste pagine ritorna sul campo della responsabilità professionale forense affrontando il rapporto tra la colpa professionale dell'avvocato e la colpa del terzo che ha dato origine alle istanze risarcitorie del cliente danneggiato, il quale per l’appunto si rivolga e dia mandato al proprio legale.

Nella fattispecie di cui alla sentenza in commento si pone la questione di un soggetto danneggiato da terzi in un sinistro stradale che si rivolge ad un avvocato per ottenere il risarcimento dovuto; avvocato che colposamente omette di intervenire a tutela del proprio assistito.

Appurata la condotta colposa dell'avvocato inoperoso, occorre comprendere quale rilievo potrà avere nel giudizio di responsabilità professionale il fatto del terzo che dà origine al sinistro stradale, e quale debba essere il relativo regime dell’onere della prova.

La Suprema Corte affermerà che trattasi di un giudizio incidenter tantum, capace di rilevare nel giudizio di responsabilità professionale ai soli fini della determinazione del quantum debeatur; in altri termini con tale valutazione in via incidentale il giudice determinerà la misura del risarcimento che il danneggiato avrebbe potuto conseguire qualora la condotta del professionista fosse stata esente da colpa.

Il giudice pertanto dovrà in caso di sinistro stradale appurare i rispettivi gradi di responsabilità dei soggetti coinvolti nel medesimo sinistro, incombendo tuttavia sul danneggiato l’onere di allegazione e prova circa il risarcimento cui avrebbe avuto accesso in assenza di responsabilità professionale dell’avvocato.

«Nel giudizio di accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato altro è l'accertamento della colpa di questi, altro è l'accertamento della colpa del terzo che, causando al cliente un danno, determinò il sorgere del diritto al risarcimento oggetto del mandato professionale conferito dal danneggiato all'avvocato.
Il primo accertamento (la colpa dell'avvocato) costituisce oggetto diretto ed immediato della cognizione del giudice; è il fondamento della responsabilità professionale; la prova di esso si ripartisce in base alle regole di cui all'art. 1218 c. c..
Il secondo accertamento (la colpa del terzo) costituisce oggetto di cognizione incidentale; va compiuto al fine di accertare non già la negligenza dell'avvocato, ma il nesso di causa tra questa e la perdita del diritto di credito vantato dal cliente nei confronti del terzo; la prova di esso grava interamente sul cliente che lamenta l'inadempimento del mandato professionale da parte dell'avvocato. »

Ed ancora «Nel giudizio avente ad oggetto la responsabilità professionale dell'avvocato, infatti, l'an debeatur è rappresentato dall'accertamento di una condotta negligenza del professionista; stabilire, poi, quale sia il credito del danneggiato nei confronti del terzo responsabile é un accertamento concernente non la colpa professionale, ma solo l'entità del danno risarcibile».

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