Secondo la Suprema Corte, con sentenza 12.09.2014 n° 19270, in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito un pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell'avviso di vendita ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 78 ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 (di entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ai sensi del D.L. n. 69 del 2013, art. 86 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 Suppl. Ord. del 20 agosto 2013), l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente della riscossione, se l'espropriazione ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica.