SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE.

Art. 1 - (Contenuto della delega)
- prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;
- prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell’ufficio della Procura della Repubblica;
- disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;
- operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
- disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribunale e della Procura della Repubblica;
- disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell’incarico;
- regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;
- individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
- regolamentare i casi di decadenza dall’incarico, revoca e dispensa dal servizio;
- regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;
- prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;
- prevedere i criteri di liquidazione dell’indennità;
- operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;
- ampliare, nel settore civile, la competenza dell’Ufficio del Giudice di Pace per materia e valore ed estendere i casi di decisione secondo equità;
- prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
- prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l’abrogazione delle norme divenute incompatibili.

Art. 2 - (Princìpi e criteri direttivi)
Art. 3 - (Incompatibilità del giudice di pace)
Art. 4 - (Coordinamento dell’Ufficio del giudice di pace)
Art. 5 - (Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario)
Art. 6 - (Invarianza finanziaria)
Art. 1
(Contenuto della delega)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;
b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell’ufficio della Procura della Repubblica;
c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;
d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
e) disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribunale e della Procura della Repubblica;
f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell’incarico;
g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;
h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
i) regolamentare i casi di decadenza dall’incarico, revoca e dispensa dal servizio;
l) regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;
m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;
n) prevedere i criteri di liquidazione dell’indennità;
o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;
p) ampliare, nel settore civile, la competenza dell’Ufficio del Giudice di Pace per materia e valore ed estendere i casi di decisione secondo equità;
q) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l’abrogazione delle norme divenute incompatibili.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e alle commissioni parlamentari competenti, perché sia espresso il parere entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare dei termini previsti o successivamente, le scadenze di questi ultimi sono prorogate di sessanta giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.

Art. 2
(Princìpi e criteri direttivi)
1.
Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli “giudici onorari di pace” e facendoli confluire tutti nell’ufficio del giudice di pace;
b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente la pianta organica di ciascun ufficio del giudice di pace.

2. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il magistrato requirente onorario è inserito in un’articolazione denominata “ufficio dei vice procuratori onorari”, costituita presso l’ufficio della Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisce tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati professionali.

3. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l’altro, i requisiti della cittadinanza italiana, del possesso dei diritti civili e politici, della onorabilità, della idoneità fisica e psichica, dell’età minima e massima, della professionalità;
b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore: dei magistrati professionali collocati a riposo; di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio; di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le Università; prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale; che, in caso di ulteriore parità, ha la precedenza chi ha minore età anagrafica;
c) attribuire al Consiglio giudiziario la competenza ad emettere il bando del concorso a titoli per l’accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare le domande e, all’esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura la proposta di graduatoria;
d) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità e che all’esito i tirocinanti sono assoggettati ad una valutazione di idoneità per la nomina a magistrati onorari;
e) prevedere che la nomina del magistrato onorario è di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura;

4. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi contenuti nell’articolo 3.

5. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) individuare le modalità per l’inserimento dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario, per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere che seguono:
a) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest’ultimo;
b) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati dal legislatore delegato in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte; il legislatore delegato deve comunque prevedere che il giudice professionale stabilisce le direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi nell’espletamento dei compiti delegati, e che quando questi non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l’attività o il provvedimento siano compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento;
c) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possono essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati dal legislatore delegato in considerazione della loro semplicità;
2) prevedere i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale applicare il giudice onorario di pace quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere inoltre i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace può essere applicato per la trattazione di singoli procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario.

6. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) costituire presso l’ufficio della procura della Repubblica una struttura organizzativa mediante l’impiego di vice procuratori onorari, del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo presso il predetto ufficio a norma dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dall’articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
2) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti nella struttura organizzativa di cui al precedente numero 1) possono essere assegnati i seguenti compiti:
a) coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo svolgimento da parte di quest’ultimo delle proprie funzioni;
b) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che il legislatore delegato stabilisce che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere delegati ai vice procuratori onorari; di regola non possono essere delegati, salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione relativa all’applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti di esercizio dell’azione penale; il legislatore delegato deve prevedere che il magistrato professionale stabilisce le direttive generali cui il vice procuratore onorario deve attenersi nell’espletamento dei compiti delegati e che questi, quando non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l’attività o il provvedimento siano compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento.

7. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuire all’incarico di magistrato onorario natura imprescindibilmente temporanea e disciplinarne la durata massima per un periodo non superiore a quattro anni;
b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera a), il magistrato onorario possa essere confermato nell’incarico per altri due quadrienni, in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni sulla base dei criteri individuati dal legislatore delegato e sempre che non abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione per un tempo superiore a sei mesi;
c) prevedere, in ogni caso, che la durata dell’incarico di magistrato onorario non possa superare i dodici anni complessivi e che nel computo vanno inclusi gli anni comunque svolti quale magistrato onorario nel corso dell’intera attività professionale;
d) prevedere che i giudici onorari di pace, nel corso dei primi quattro anni dell’incarico, possono svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo;
e) disciplinare le conseguenze della mancata conferma, prevedendo in particolare che la stessa preclude la possibilità di proporre successive domande di nomina quale magistrato onorario;
f) prevedere che in ogni caso l’incarico cessa al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

8. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) regolamentare la procedura di trasferimento su domanda dell’interessato;
b) disciplinare i casi di trasferimento d’ufficio del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica.

9. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il magistrato onorario è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari;
b) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applica il regime di astensione previsto dall’articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69.

10. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applica la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall’articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374;
b) prevedere i casi e il procedimento per la revoca dell’incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica.

11. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali;
b) prevedere le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi e della revoca dell’incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede;
c) disciplinare il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, anche tenendo conto dei princìpi previsti dall’articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

12. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), il Governo disciplina il coordinamento dei giudici onorari di pace, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 4.

13. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l’attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, numero 1), lettera a), di indennità in misura inferiore a quella prevista per l’esercizio di funzioni giurisdizionali;
b) prevedere l’attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, numero 2), lettera a), di indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate a norma del comma 6, numero 2), lettera b);
c) prevedere che l’indennità deve essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
d) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell’incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative;
e) prevedere che non spettano contributi previdenziali o assicurativi.

14. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), il Governo disciplina la formazione dei magistrati onorari in coerenza con i princìpi di cui all’articolo 5.

15. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi, in particolare estendendo i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell’ufficio del giudice di pace:
a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;
b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da maggiore semplicità;
c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da maggiore semplicità;
d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;
e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;
f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da maggiore semplicità.
g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace;


16. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) regolamentare la durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sulla base dei seguenti criteri:
a) i magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo hanno compiuto sessantuno anni di età e non hanno ancora compiuto il sessantottesimo anno di età, possono essere confermati per un solo quadriennio, con decorrenza dalla data predetta;
b) i magistrati onorari che alla data di cui al numero 1) del presente comma hanno compiuto cinquanta anni di età e non hanno compiuto il sessantunesimo anno di età, possono essere confermati per due quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
c) i magistrati onorari che alla data di cui al numero 1) del presente comma hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, possono essere confermati per tre quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
d) i magistrati onorari che alla data di cui al numero 1) del presente comma non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età, possono essere confermati per quattro quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
e) in ogni caso l’incarico di magistrato onorario cessa col raggiungimento del sessantottesimo anno di età.
2) Individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sulla base dei seguenti criteri:
a) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell’ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo all’entrata in vigore del medesimo decreto;
b) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell’ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace;
c) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo, il presidente del tribunale può assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, numero 2), la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;
d) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo, assegna la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell’ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui alla presente lettera si applica anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda a norma della lettera b);
e) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuano ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo;
3) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari continuano ad applicarsi per i primi quattro anni dalla predetta data;
4) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data;
5) prevedere che i magistrati onorari possono ricorrere a forme volontarie di contribuzione previdenziale, senza oneri per la finanza pubblica.

17. Nell’esercizio della delega il Governo prevede le modalità mediante le quali il Ministero della giustizia provvede annualmente ad individuare l’importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario può disporre ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale.

Art. 3
(Incompatibilità del giudice di pace)
1.
Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziari, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell’ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l’associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l’esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l’ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell’associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

5. Il giudice di pace non può ricevere assumere l’incarico di commissario giudiziale, curatore, consulente, perito e professionista delegato alle operazioni di vendita, nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 4
(Coordinamento dell’Ufficio del giudice di pace)
1.
L’Ufficio del Giudice di Pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.

2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della Corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell’Ufficio del Giudice di Pace.

3. Gli affari sono assegnati dal presidente del tribunale.

4. Il presidente del tribunale nell’espletamento dei compiti di cui al presente articolo può avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali.

Art. 5
(Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario)
1.
I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali.

2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali.

3. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, organizzati secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle predette riunioni e alle iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma nell’incarico.

Art. 6
(Invarianza finanziaria)
1.
Dalla applicazione della presente legge e dei decreti delegati non possono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

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