La mancata prova da parte di Equitalia della rituale sottoscrizione del ruolo effettuata dagli Enti impositori comporta la nullità delle relative cartelle.

In base al suddetto principio, il Giudice del Tribunale di Venezia, dott. Paolo Corder, con sentenza n.3079/15 depositata in data 23 settembre, ha accolto l'opposizione di un artigiano contro la riscossione promossa da Equitalia.

Il ricorrente, nell'impugnare le cartelle di pagamento, aveva eccepito, tra i vari motivi, la mancanza della sottoscrizione del ruolo da parte degli Enti impositori.

Il Decidente, precisato che il ruolo svolge la funzione di "atto presupposto fondante la pretesa fatta valere con la notificazione della cartella di pagamento", e muovendo dal presupposto che gli enti impositori abbiano la veste di attori in senso sostanziale, ritiene ricadere sugli stessi l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa. Difatti, "la parte privata privata non può essere gravata della prova di una circostanza negativa quale quella ad esempio della mancata sottoscrizione del ruolo, configurandosi onere probatorio di assai difficile adempimento, se posto in capo al privato".

Il suddetto onere ricade anche sul Concessionario della Riscossione: così come il creditore privato, prima di notificare il precetto, deve verificare la regolarità formale del titolo, allo stesso modo Equitalia deve "evitare di notificare cartelle di pagamento sulla base di titoli formalmente irregolari".

Così, l'eccezione formulata dal ricorrente viene accolta, con conseguente annullamento delle cartelle impugnate, non avendo né l'Agente della Riscossione né gli enti impositori dato prova della regolare sottoscrizione del ruolo.

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