A seguito della cancellazione dal registro delle imprese della società, gli atti impositivi non possono essere emessi e notificati alla stessa, e l’ex rappresentante legale della società, anche nella sua qualità di ex socio accomandatario ha l’interesse personale attuale a far valere l'illegittimità della cartella impugnata.

E’ quanto statuito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria con la Sentenza n.3090/2017 del 27 giugno 2017 in tema nullità della notifica di una cartella di pagamento ad una società di persone già cancellata dal registro imprese.

LA QUESTIONE GIURIDICA
Equitalia inviava ad una società sas già cancellata dal registro delle imprese una cartella per tributi erariali discendente da accertamento per studio di settore, anch’esso notificato dopo la cessazione di attività della SAS. Ricorreva l’ex socio accomandatario eccependone la nullità in quanto notificata a società cancellata dal registro delle imprese.

LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
La Commissione, pur consapevole dell’orientamento della Suprema Corte secondo cui l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'inammissibilità del gravame proposto dalla società stessa (Cassazione civile sez. trib. 23 marzo 2016 n. 5736 ), puntualizzavano come nel caso di specie il ricorrente, rappresentato in giudizio dall’Avv. Michele Malavenda, avesse agito sia come rappresentante legale che come socio accomandatario possedendo un interesse personale attuale a far valere l'illegittimità della cartella impugnata, e che dunque il ricorso era ammissibile.

Si riportano di seguito le motivazioni della sentenza:
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto la cancellazione della società dal registro delle imprese prima della notifica di un avviso di accertamento comporta che quest'ultimo avrebbe dovuto essere inviato ai soci, i quali restano titolari dei debiti contratti in precedenza dalla società ormai estinta (inclusi eventuali debiti di tipo erariale), in misura proporzionale alla quota di utili distribuì t a in sede di liquidazione del bilancio finale.
Conseguentemente i creditori rimasti insoddisfatti (incluso l'erario) potranno rivalersi nei confronti dei soci dimostrandone la loro legittimazione passiva, e che l'attivo sia stato distribuito e riscosso dai medesimi.
Nel caso di specie, il credito per il quale è azionata la cartella impugnata risulterebbe (dalla lettura dell'atto) da un avviso di accertamento la cui comunicazione sarebbe stata "consegnata" il 14 settembre 2012; pertanto, si tratta di un credito insorto anteriormente alla cancellazione dal registro delle imprese, ma azionato dopo.
Vero è che, secondo la giurisprudenza, l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'inammissibilità del gravame proposto dalla società stessa (Cassazione civile sez. trib. 23 marzo 2016 n. 5736 ), ma nell'odierno giudizio il ricorrente agisce sia come rappresentante legale che come socio accomandatario e quindi possiede un interesse personale attuale a far valere l'illegittimità della cartella impugnata


Avv. Michele Malavenda
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