Non può essere accolta la "PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI" se priva dei documenti sulla situazione patrimoniale del debitore.

Questo è quanto affermato dal Tribunale di Cremona che in un Decreto (si veda Decreto del Tribunale di Cremona, Sezione Fallimentare, del 17/04/2014, giudice estensore Dott. Benedetto Sieff, RG:4/2013, liberamente visionabile su www.studiolegalesances.it - Sez. Documenti) ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento depositata senza i documenti relativi alla situazione patrimoniale, anche qualora il debitore imprenditore non fosse obbligato alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione dei bilanci.

Nel caso di specie il debitore, imprenditore agricolo, a fronte di una proposta di composizione della crisi priva della situazione patrimoniale, si è visto negare l'omologazione per inammissibilità della proposta non risultando possibile un’adeguata ricostruzione della situazione patrimoniale.
Afferma il Tribunale di Cremona "...le semplificazioni e agevolazioni di cui l'imprenditore agricolo eventualmente goda sul piano civile e tributario non producono alcuna deroga alla disciplina della crisi da sovraindebitamento che qui si applica, che persegue altre finalità e che richiede che il debitore, dal momento che intenda rientrare dalla propria esposizione, ... debba ormai rilevare la propria situazione patrimoniale ed economica con piena trasparenza, principalmente a tutela dei creditori ... ", compito che il Tribunale sottolinea non spettare nè al Giudice nè all'Organismo di conciliazione della Crisi (cd. OCC), ma bensì al debitore che, in assenza di questa documentazione, deve redigere ex novo la documentazione patrimoniale necessaria.

A seguito di questa pronuncia è possibile affermare che il Giudice non può spingersi in uno sforzo ricostruttivo incompatibile con l'esigenza di chiarezza e precisione che rappresentano la basi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Aumentano, quindi, i gravami documentali dell'imprenditore che voglia ricorrere alla procedura di composizione della crisi, il quale, infatti, avrà l'onere di produrre una rappresentazione veritiera della propria situazione patrimoniale, tanto personale quanto dell'attività d'impresa; solo in tale ipotesi l'OCC sarà in grado di rilasciare l'attestazione di fattibilità necessaria ai fini dell'omologazione della proposta da parte del Giudice.

È bene in ultimo precisare che, secondo il Tribunale di Vicenza (decreto del 29 aprile 2014 di prossimo commento) il debitore persona giuridica che fa ricorso a questa procedura deve farsi assistere da un legale di fiducia; questo perché la proposta è in sostanza una domanda giudiziale con il fine di comporre una crisi finanziaria; con la presentazione della proposta si avvia infatti una procedura che, svolgendosi davanti a un tribunale, presenta fasi potenzialmente contenziose.
Grazie a queste prime pronunce il Centro Studi Giuridici Sances (http://www.centrostudisances.it) cerca di fare chiarezza su ogni punto della normativa in questione (Legge n. 3/2012).

Avv. Matteo Sances
Dott. Antonio Mangia
www.centrostudisances.it
www.studiolegalesances.it

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