Riportiamo di seguito una recente ordinanza del Tribunale Civile di Milano – Giudice Tutelare – ove si affronta la tematica della riscossione da parte dei genitori di minori portatori di handicap di quegli emolumenti previdenziali “ a scadenza periodica”.
Ormai da circa quattro anni a questa parte i vari istituti di credito presso cui l'INPS viene autoirizzato dai genitori a versare l'indennità di frequenza o l'indennità di accompagno in favore del minore chiedono ai genitori l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. qualora si siano accumulati ratei arretrati superiori ad € 1.000,00, per lo svincolo degli stessi.
Detta prassi si sarebbe sviluppata sulla scorta di un interpretazione letterale di cui all'art. 320 comma 4 c.c. che testualmente recita «I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del Giudice Tutelare che ne determina il reimpiego».
Da detta lettura restrittiva della norma ne è derivata la prassi distorta secondo cui il prelevamento periodico delle singole prestazioni ed il conseguente riutilizzo da parte dei genitori può avvenire liberamente senza alcuna previa autorizzazione e/o controllo da parte del Giudice Tutelare. Lo stesso utilizzo delle stesse somme da parte dei genitori avvenuto però con frequenza minore e lasciando quindi accumulare alcuni ratei di dette indennità per un importo superiore ai 1.000,00 vede applicarsi le restrizioni di cui all'art. 320 comma 4 c.c..
In altri termini a situazioni già di per sé connotate dal disagio e dalla sofferenza di dover affrontare l'handicap di un figlio minore si aggiunge la beffa di dover fronteggiare il mostro della burocrazia italiana.
In questo contesto emerge la decisione del Tribunale di Milano che non ritiene applicabile alle fattispecie di corresponsione di somme periodiche a titolo di indennità in favore di minori la disciplina dei “capitali “ di cui all'art. 320 c.c., in quanto questo termine «deve intendersi riferito a somme versate “una tantum” e destinate, di conseguenza, a produrre frutti nel lungo periodo.
- le somme erogate periodicamente a titolo di indennità di frequenza o di indennità di accompagnamento sono, invece, destinate per loro natura a essere direttamente utilizzate dall’esercente la potestà per l’assistenza e la cura del minore portatore di handicap e non sono soggette a prescrizioni sul reimpiego da parte del G.T., dovendo dunque essere lasciate nella disponibilità dei genitori per la realizzazione delle finalità stabilite dalla legislazione (frequenza di corsi scolastici o di formazione o svolgimento di trattamenti terapeutici o riabilitativi), fatta solo salva la loro responsabilità circa il corretto utilizzo;
- le esposte considerazioni devono essere estese anche all’ipotesi in cui i genitori del minore debbano riscuotere i ratei arretrati dell’indennità di frequenza o di accompagnamento , posto che la natura giuridica di detta indennità non muta in relazione alle concrete modalità di erogazione o alla tempestività della stessa
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Tribunale di Milano

Sezione IX Civile

Decreto 31 ottobre 2013

(G.T. dr.ssa Paola Corbetta)

Sez. 9 ^ civile- Il Giudice Tutelare


Letto il ricorso che precede, depositato il 29.10.13 da XX e YY nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Z, diretto a riscuotere i ratei mensili di indennità di frequenza spettanti alla figlia minore disabile nonché le somme arretrate;
Esaminati i documenti allegati;
visto l’art. 320 c.c.;
OSSERVA che:

- Non deve ritenersi soggetta ad autorizzazione del Giudice Tutelare la riscossione di somme a scadenza periodica , non costituenti provento di lavoro del minore ( per cui vale la disciplina di cui all’art. 324 comma 2 nr. 1 c.c. ) quali, appunto, l’indennità di frequenza o l’indennità di accompagnamento , in quanto il termine “capitali” contenuto nella disposizione di cui all’art. 320 c.c. deve intendersi riferito a somme versate “una tantum” e destinate, di conseguenza, a produrre frutti nel lungo periodo;
- le somme erogate periodicamente a titolo di indennità di frequenza o di indennità di accompagnamento sono, invece, destinate per loro natura a essere direttamente utilizzate dall’esercente la potestà per l’assistenza e la cura del minore portatore di handicap e non sono soggette a prescrizioni sul reimpiego da parte del G.T., dovendo dunque essere lasciate nella disponibilità dei genitori per la realizzazione delle finalità stabilite dalla legislazione (frequenza di corsi scolastici o di formazione o svolgimento di trattamenti terapeutici o riabilitativi), fatta solo salva la loro responsabilità circa il corretto utilizzo;
- le esposte considerazioni devono essere estese anche all’ipotesi in cui i genitori del minore debbano riscuotere i ratei arretrati dell’indennità di frequenza o di accompagnamento , posto che la natura giuridica di detta indennità non muta in relazione alle concrete modalità di erogazione o alla tempestività della stessa.
- il rappresentante può compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell’obiettivo finale (Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2011 n. 10654) e, dunque, in particolare, il rappresentante medesimo gode della facoltà di compiere ogni atto successivo fisiologicamente connesso alla percezione degli importi periodici, senza necessità di un intervento giudiziale.
- ritenuto pertanto che i ricorrenti possano procedere alla riscossione sia dei ratei maturati dal 1.10.13 al 31.10 .13 che delle successive rate mensili di indennità di frequenza della minore così come aprire conto corrente a favore della stessa in assenza dell’autorizzazione del Giudice Tutelare;
P.Q.M.

DICHIARA

non luogo a provvedere sull’istanza.
Milano, 31.10.13
IL GIUDICE TUTELARE
Dott. Paola Corbetta

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