La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento e lo ha fatto con l'Ordinanza 20213 dell'8 ottobre 2015.

LA FATTISPECIE
Il caso in esame riguardava avvisi di mora successivi ad alcune cartelle di pagamento relative a tributi locali (TARSU, TIA). In primo grado la CTP di Cosenza aveva accolto il ricorso del contribuente annullando gli avvisi di mora e dichiarando il debito prescritto in quanto tra le cartelle di pagamento e gli avvisi di mora impugnati era trascorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2946.

La CTR di Catanzaro rigettava l'appello della società di riscossione che ricorrenza in Cassazione per la riforma della sentenza. In particolare la ricorrente chiedeva l'applicazione della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2948 essendo a suo dire le cartelle atti giudiziari divenuti definitivi.

LA DECISIONE DELLA CORTE
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con la richiamata ordinanza con la seguente motivazione: "la giurisprudenza che la parte ricorrente ha valorizzato in ricorso a proposito della applicabilità del termine di prescrizione ordinaria è tutta riferibile a titoli di accertamento condanna (amministrativi o giudiziari) divenuti definitivi, non già invece a cartelle esattive che -se adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell'esistenza del titolo- non possono per questo considerarsi rette dall'irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento e ripetono la loro legittimità (sotto il profilo della tempestività della procedura di notifica alla parte destinataria) dalla legge che le regola. Non vi è perciò dubbio sul fatto che - per poter postulare l'applicabilità alla specie di causa del termine di prescrizione decennale - la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare l'esistenza di un titolo definitivo a pretendere, antecedente all' emissione delle cartelle, di cui non è stata fatta menzione alcuna".

Avv. Gennaro Esposito
info@studioltesposito.com

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