A norma dell'art. 10 della Legge Fallimentare, "gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo."

Tale termine non può farsi decorrere dalla cessazione dell'attività della società, bensì solo dal momento di avvenuta cancellazione della stessa dal Registro Imprese.

Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.5688 depositata in data 7 marzo 2017 (Pres. Didone Antonio, Rel. Ferro Massimo).

In ricorso, il difensore della società dichiarata fallita censurava il capo della decisione impugnata che sosteneva che il termine per la utile dichiarazione di fallimento di società cancellata decorreva dalla cancellazione stessa dal registro delle imprese.
Lamentava il ricorrente violazione di legge con riguardo agli artt. 2193 c.c. e 10 L.F., sollevando anche eccezione d'ìncostituzionalità, avendo errato la sentenza nel non considerare che vi era già stata effettiva cessazione dell'attività della società, anche prima della cancellazione disposta d'ufficio dal Conservatore su ordine del Giudice del registro delle imprese.

La Corte, nel rigettare il motivo, afferma che "il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 legge Fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese (e non dalla richiesta di cancellazione), perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi: principio che peraltro questa corte ha già, in fattispecie analoga sotto questo profilo a quella qui in esame, condivisibilmente, affermato non essere in contrasto con il disposto degli artt.3 e 24 Cost.(cfr.Cass.n.8932 / 13)".

Nella stessa sentenza, la Corte ribadisce che, con riguardo alla legittimazione passiva in caso di società cancellata, "nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione a contraddire spetta - anche ai fini del reclamo avverso la sentenza di fallimento - al liquidatore sociale, poiché, pur implicando la cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., in forza dell'art. 10 legge fall. è ancora possibile che entro l'anno dalla cancellazione la società sia dichiarata fallita, se l'insolvenza si è manifestata prima della cancellazione o nell'anno successivo."

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