Pubblichiamo l'ennesima sentenza (n. 90 depositata in data 3.02.2016), cortesemente segnalataci dall'Avv. Antonino Rosina del foro di Palmi, con cui viene negata l'assoggettabilità al termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. della cartella di pagamento non opposta nei termini di legge.

Come rilevato dal Giudice di Palmi, "l'intervenuta notifica delle cartelle non può determinare il mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo assoggettandolo ad un termine di prescrizione decennale".

Pertanto, continua il giudice, "la cartella esattoriale non opposta - che, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale - è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati)."

Nel caso di specie, trattandosi di contributi INPS soggetti a prescrizione quinquennale, ed essendo trascorsi oltre cinque anni tra la notifica della cartella non opposta e la notifica del successivo fermo amministrativo, senza ulteriori atti interruttivi, il Giudice, in applicazione dei superiori principi, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, a firma dell'avv. Rosina.

Infine, in sentenza il Giudice dà conto della recente ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della questione in oggetto (ordinanza n.1799 depositata in data 29 gennaio 2016)

Tuttavia, la sezione rimettente ha ben evidenziato le criticità dell'orientamento che vorrebbe assoggettare alla prescrizione decennale la cartella di pagamento non opposta.
Rileva infatti la Corte che:
"- l'art. 2953 c.c. - che è norma speciale - non può applicarsi in via analogica ad altre fattispecie diverse dalla sentenza, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 12 delle Preleggi (Cass. Civ., 29 gennaio 1968, n. 285) e che nel caso di cartella di pagamento non opposta non vi è nessun titolo di formazione giudiziale dotato di autonomia, non potendo la “stabilità” della cartella non opposta nei 40 giorni equipararsi ad un giudicato, in quanto il consolidamento consegue alla mancata opposizione;
- a mente dell'art. 2946 cod. civ., la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale, se la legge non dispone diversamente, e nel caso dei contributi previdenziali è appunto la legge che dispone diversamente (art. 3, comma 9, legge 335 del 1995 cit.);
- applicandosi il termine decennale di cui all'art. 2953 cod. civ., si perverrebbe alla conclusione di consentire all'ente previdenziale di riscuotere contributi prescritti, in violazione del divieto stabilito, per ragioni di ordine pubblico, dall'art. 55, comma primo, del R.D.L. 14 ottobre 1935 n. 1827 di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi, dopo che rispetto agli stessi sia intervenuta la prescrizione, divieto che opera indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi."



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Avv. Gennaro Esposito
info@studioltesposito.com

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