Scatta l'abuso del diritto se per le domande nascenti da un unico illecito il danneggiato adisce prima il Giudice di Pace per ottenere il risarcimento dei danni materiali e successivamente il Tribunale per le lesioni patite a seguito di un sinistro stradale.

Con la pronuncia n. 21318/15 del 21-10-2015, gli Ermellini confermano quanto già stabilito dalla Corte territoriale,che aveva dichiarato l'inammissibilità ex art. 384 bis c.p.c. dell'appello proposto dal centauro, stante la rilevata improponibilità della domanda per il divieto di frazionamento del credito risarcitorio.

Con tale pronuncia viene confermato il principio secondo il quale la tutela giurisdizionale non può essere parcellizzata nei casi, abbastanza frequenti,in cui il rapporto sotteso alle domande risarcitorie è unitario, neanche se il danneggiato con la prima domanda formuli espressa riserva di agire per ulteriori voci di danno in altro e separato giudizio.

In pratica non si può suddividere in più domande l'azione che nasce da un unico illecito perché contrasta con la regola della correttezza e buona fede processuale oltre a penalizzare ingiustamente il debitore.

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