Il Giudice di Pace di Niscemi, Dott. Maddiona, con sentenza n.122/2012, ha annullato un verbale di violazione del C.d.S. elevato per violazione dell'art. 214 co. 8 del C.d.S., elevato perchè il ricorrente "circolava abusivamente alla guida del proprio veicolo che al controllo PRA risultava sottoposto a fermo amministrativo."

Il comma 8 del citato articolo dispone, infatti, che: "Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 731 a euro 2.928. E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo."
Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente non era mai stato posto a conoscenza del suddetto fermo, non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione in merito.
Nè tanto meno è stata data prova di ciò da parte della Amministrazione resistente, che si è limitata a produrre il preavviso di fermo della Serit Sicilia senza l'avviso di ricevimento che provasse la regolare notifica dello stesso.
A questo punto, il Giudice non ha potuto fare altro che annullare il verbale stante la mancata responsabilità in capo al ricorrente.


Difatti, a norma dell'art. 3 della L. 689/1981i> "nelle violazioni cui è applicabile anche una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa" e ancora, al comma 2, "nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa". L'articolo è richiamato dalla norma di cui all'art. 194 del C.d.S. Che così dispone: "In tutte le ipotesi in cui il presente Codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni 1 e 2 del Capo I della legge 24 Novembre 1981 n.689".

Dunque, il soggetto che viene a conoscenza del fermo amministrativo solo nel momento in cui viene fermato, e sanzionato, dalle Autorità competenti, non può essere considerato in alcun modo responsabile della violazione di cui all'art. 214 C.d.S. Difettando l'elemento soggettivo della colpa o del dolo.

A completamento di quanto sopra detto, si ricorda che la Cassazione ha affermato che "nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il giudice di merito deve verificare – ove la sua mancanza costituisca motivo di opposizione – la configurabilità o meno dell'elemento psicologico della colpa nella commissione dell'illecito, previsto dall'art. 3 della legge 689/1981, e quindi la conoscenza, o la conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza dei presupposti di fatto dell'illecito". (Cass. Civ. Sez. I 31.1.2005 n.21188)

Dott. Gennaro Esposito

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