Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,con sentenza n. 10143 depositata in data 20 giugno 2012, hanno affermato un importante principio destinato a modificare le abitudini degli avvocati che svolgono il proprio patrocinio fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati.
Finora, infatti, la fattispecie è stata disciplinata dall'art. 82 r.d. n. 37 del 1934, secondo cui il procuratore che si trovi ad esercitare il proprio ufficio in giudizio istituito dinanzi ad un'autorità giudiziaria avente la sede fuori dalla circoscrizione del tribunale quale è assegnato deve, al momento della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede detta autorità e mantenervelo per tutto il corso del processo e, in caso di mancato adempimento di tale onere, il suo domicilio si intende eletto presso la cancelleria del giudice adito .
In pratica, questo comportava per l'avvocato la ricerca di un collega presso cui "appoggiarsi" per l'elezione di domicilio, per evitare la famigerata elezione di domicilio presso la cancelleria del giudice adito, con le ovvie problematiche sottese alla conoscibilità degli atti qui notificati.
L'avvento della PEC, il sistema di posta elettronica certificata, ha radicalmente modificato la situazione, in particolare con l'art. 149-bis del c.p.c. inserito dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 convertito in legge 22 febbraio 2010, n. 24, che prevede, al primo comma, che, se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
L'introduzione della nuova modalità di notificazione, tra l'altro estremamente agevole, e il correlato obbligo di indicare la PEC negli atti giudiziari, non giustifica più la domiciliazione ex lege in cancelleria.
Perchè avvenga la suddetta domiciliazione ex lege, dunque, non sarà più sufficiente la sola mancata elezione di domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria adita, ma anche la mancata indicazione della PEC, circostanza improbabile atteso l'obbligo di indicarla contenuto nell'art. 125 c.p.c.
Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in merito è il seguente: "L'art. 82 r.d. n. 37 del 1934 - che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori dalla circoscrizione cui l'avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professiona!e di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorchè appartenente allo stesso distretto della medesima corte d'appello. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dall'art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), l. 12 novembre 2011, n. 183, e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest'ultimo modificativo a sua volta dell'art. 2, comma 35-ter, lett. a), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la Cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine"
In conclusione, la notifica al difensore che non abbia eletto domicilio nella circoscrizione del giudice adito, non andrà più effettuata in cancelleria, bensì all'indirizzo pec dello stesso.
Occorre tuttavia rilevare che la nuova interpretazione dell'art. 82 cit., in chiave di prospective overruling, si applica a far data dal 1 febbraio 2012, data di entrata in vigore della nuova normativa.

Dott. Gennaro Esposito

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.