Con sentenza n. 8772 del 31 maggio 2012 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito l'annullamento del vincolo matrimoniale poichè il marito manifestava una grave anaffettività ed era poco incline agli affetti.

L'uomo, noto professionista, aveva richiesto la cessazione del vincolo dinanzi al Tribunale Ecclesiastico poichè, essendo consapevole del suo problema psicologico, soffriva della totale incapacità di provare sentimenti nei confronti della moglie.
La donna però si opponeva alla decisione della Corte d'Appello e presentava ricorso in Cassazione ma, in questa sede, veniva ribadito l'orientamento dei Giudici di merito e rotali.

Come si evince dalla motivazione, gli Ermellini hanno infatti stabilito che "il Giudice a quo, diversamente da quanto afferma la ricorrente, fornisce una motivazione adeguata e non illogica sulla incapacità psichica dell’uomo, come emergente dalla sentenza ecclesiastica: un disturbo della personalità caratterizzato tra l’altro da rigidezza, intolleranza, difficoltà di espressione degli affetti, a nulla rilevando l’elevato livello culturale e l’attività professionale del soggetto; il disturbo predetto, si presta infatti ad incidere negativamente sulla sfera volitiva e sui processi psico affettivi, rendendolo inidoneo a realizzare un rapporto di comunione e condivisione con il coniuge".

In virtù di quanto sopra esposto, i Giudici di Piazza Cavour hanno ravvisato una incapacità del marito nel proseguire il vincolo matrimoniale e, di conseguenza, la richiesta di annullamento è fondata poichè si equipara la incapacitas psichica assumendi onera matrimonii alla incapacità di intendere e di volere di cui all’art. 120 c.c.

Dott.ssa Fabrizia Gaia Postiglione

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