Circolazione stradale - investimento pedone - attraversamento su strisce pedonali - eccessiva rapidità - responsabilità esclusiva
Pubblicato il: 14 Giugno 2010 - 13:51
Sezione: Circolazione stradale
si richiama sul punto formula di atto di citazione con richiesta di risarcimento del danno subiti dal pedone a seguito di investimento.
Il pedone è responsabile esclusivo nella causazione del proprio investimento nel caso in cui sebbene attraversi la strada lungo le strisce pedonali compia detta operazione con eccessiva rapidità. La suprema Corte testualemnete afferma: «il pedone il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite 'strisce pedonali' immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che puo' costituire causa esclusiva del suo investimento da parte del veicolo».
Pertanto il conducente dell'auto che investe il pedone è da consederarsi esente da responsabilità laddove "dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza". In questo modo, la Terza sezione civile - sentenza 14064 - ha confermato la decisione della Corte d'appello di Milano, del novembre 2005, ritenendo che la signora sia stata l'unica responsabile dell'incidente e abbia avuto un "comportamento colposo" nell'investimento. Nonostante fosse sulle strisce zebrate.