Art. 2055 c.c. e danno iatrogeno
Pubblicato il: 7 Maggio 2010 - 11:44
Sezione: Civile
Intendiamo per danno iatrogeno l’aggravamento ascrivibile a condotta imperita del medico delle conseguenze di un fatto dannoso già verificatosi e non imputabile al medico.
Pertanto il danno non patrimoniale prodottosi risulta riconducibile al concorso di due condotte umane distinte: quella del terzo (ad es. responsabile del sinistro stradale), che ha causato la
lesione originaria; e quella del medico, chiamato a curarla, che l’ha invece aggravata.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza con riferimento al nesso causale ritiene che del danno complessivo rispondano in solido, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., e dell’art. 2055 c.c., sia l’autore della lesione originaria sia il medico prescindendo dai rispettivi gradi di responsabilità e di incisività delle singole condotte rispetto all’entità del danno finale.
“In particolare, si è ritenuto che l’originario danneggiante risponda anche
dell’aggravamento causato dal medico, sulla base del rilievo secondo cui quest’ultimo non può considerarsi un evento eccezionale ai sensi dell’art. 41, comma secondo, c.p.: così, secondo Cass. 24.4.2001 n. 6023, in Dir e giust., 2001, fasc. 20, 71, l’autore delle lesioni risponde anche dell’aggravamento di esse, causato dall’imperizia del medico o della struttura sanitaria, quando tale aggravamento costituisca un rischio normale rispetto all’intervento medico reso necessario dalle originarie lesioni (nello stesso senso si vedano anche Cass. pen. 5.4.1986 n. 2589, in Dir. e prat. ass. 1988, 191, che ha ascritto al responsabile di un sinistro stradale anche l’errore compiuto dai medici che errarono nell’eseguire un intervento di craniotomia sulla vittima; Cass. pen. 1.9.1986 n. 8884, ivi, 1988, 190; Trib. Perugia 8.6.1991, in Resp. civ. prev., 1993, 630, che ha ascritto al responsabile di un sinistro stradale il danno derivato alla vittima
dall’esecuzione di una trasfusione di sangue infetto).
Ovviamente, così come il responsabile della prima lesione risponde dell’intero danno, come aggravato dal medico, allo stesso modo anche quest’ultimo risponderà dell’intero danno.
La sussistenza di un danno iatrogeno può inoltre far sorgere problemi particolari nella liquidazione, quando il danneggiato agisca nei confronti del medico chiedendo non il risarcimento dell’intero danno patito, ma soltanto il risarcimento dell’ulteriore danno iatrogeno; oppure quando uno dei corresponsabili, che abbia risarcito il danneggiato per intero, agisca in regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti dell’altro corresponsabile” (Marco Rossetti Incontro di studio sul tema: “Le professioni sanitarie: responsabilità ed etica” Roma, 13-15 giugno 2002).
Riportiamo di seguito alcune massime espressione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito
Cass. civ., Sez. Unite, 15-07-2009, n. 16503
Come noto, in contrapposizione all’art. 2043 c.c., che fa sorgere l’obbligo del risarcimento dalla commissione di un “fatto” doloso o colposo, il successivo art. 2055 c.c. considera, ai fini della solidarieta’ nel risarcimento stesso, il “fatto dannoso”, sicche’, mentre la prima norma si riferisce all’azione del soggetto che cagiona l’evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore e’ stabilita la solidarieta’.
Deriva, da quanto precede, che l’unicita’ del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 c.c. per la legittima predicabilita’ di una responsabilita’ solidale tra gli autori dell’illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilita’ pur se il fatto dannoso sia derivato da piu’ azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreche’ le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (Cass. 15 luglio 2005, n. 15030).
In altri termini, per il sorgere della responsabilita’ solidale dei danneggianti l’art. 2055 c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a piu’ persone, ancorche’ le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilita’ di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui sia configurabili titoli di responsabilita’ contrattuale e extracontrattuale, atteso che l’unicita’ del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identita’ delle norme giuridiche da essi violate (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27713; Cass. 14 gennaio 1996, n. 418).
Cass. civ. Sez. III, 09-08-2007, n. 17475
Come ha già precisato questa Corte, infatti, l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. art. 2055 c.c., per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, talchè questa - fattispecie di responsabilità si realizza anche se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, alla sola condizione che le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente, alla produzione del danno (Cass., Sez. 1, 7 giugno 2006, n. 13272; Cass., Sez. 3, 15 luglio 2005, n. 15030). Tanto risulta essere avvenuto nella fattispecie per cui è causa, dove le distinte azioni di P.G. e di B.F. hanno contribuito a cagionare un evento dannoso unitario al cui interno, secondo quando accertato dai giudici di merito, non risulta possibile distinguere l'efficienza causale del comportamento del conducente della Opel rispetto a quella del conducente della BMW. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano infine "violazione e/o falsa applicazione di norme di legge sul punto liquidazione delle spese (ex art. 360 c.p.c., comma 3, in relazione all'art. 91 c.p.c.)", lamentando che il Giudice d'appello non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme di legge sull'imputazione delle spese processuali. I ricorrenti si riferiscono in particolare alla parte in cui la Corte ha confermato la compensazione per i due terzi delle spese di lite del primo Giudice, nei rapporti processuali attori-convenuti e quindi appellanti-appellati. Aggiungono che la Corte del merito avrebbe imposto a sè stessa, nel valutare la decisione del primo giudice, limitazioni e/o prerogative di legittimità che la legge non prescrive.
Cass. civ. Sez. I, 07-06-2006, n. 13272
Giova ricordare, in proposito, come, in contrapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso e colposo, il successivo art. 2055 c.c. consideri, ai fini della solidarietà nel risarcimento, il "fatto dannoso"; mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, e in cui favore è stabilita la solidarietà. Ne consegue che l'unicità del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 c.c. per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato. Ricorre, pertanto, tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, dovendosi escludere, a norma dell'art. 41 c.p., comma 2, l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legane eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni. Non contrasta con tale principio la disposizione dell'art. 187 cpv. c.p., la quale, statuendo per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o che siano colpiti da condanna per reati diversi o che siano taluni colpiti da condanna e altri no (cfr. Cass. nn. 6365/2002, 7507/2001, 3817/1977).
Cass. civ. Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713
"Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggiami, l'art. 2055 c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano fra loro autonome e pur se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili, rispettivamente, titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso, considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle azioni giuridiche dei danneggiatiti e neppure come identità delle norme giuridiche da essi violate." (Cass. n. 02605 del 04/03/1993).
Tribunale di Genova Sent. n. 621 del 11.02.2009
Secondo il costante orientamento di legittimità, la questione della individuazione delle quote di responsabilità, in caso di concorso di colpa tra danneggianti, deve essere presa in considerazione dal giudice solo in presenza di una espressa domanda di un corresponsabile (convenuto congiuntamente ad altro) di pronunzia specifica sul punto. In difetto i corresponsabili devono essere condannati in solido (ex art. 2055 del c.c., ove entrambi convenuti) mentre, ove l’attore, come sua facoltà, abbia convenuto un solo corresponsabile il giudice si deve limitare alla condanna in toto dello stesso, riservando la questione ad eventuale ulteriore giudizio (Cass. civ., Sez. III, 21/09/2007, n. 19492), giudizio promosso dal convenuto soccombente o anche dallo stesso attore insoddisfatto, attore che non rinunzia alla solidarietà per il solo fatto di aver convenuto in prima battuta un solo corresponsabile (Cass. civ., Sez. II, 05/1 0/2004, n. 19934).
App. Torino, 3 aprile 1987
In tema di responsabilità extracontrattuale, la solidarietà passiva prevista dall'art. 2055 c. c., richiede l'unicità del fatto dannoso, da intendersi con riguardo al risultato finale in cui sono confluite le condotte dei vari corresponsabili; ne consegue che, ove un soggetto coinvolto in un incidente stradale, abbia riportato postumi invalidanti cagionati da due distinte lesioni, di cui una soltanto non sia stata diagnosticata e curata dal medico , la solidarietà passiva fra questi ed il responsabile del sinistro è circoscritta ai danni derivanti dalla lesione non curata, poiché soltanto tali danni integrano quel risultato finale comune imputabile alle condotte illecite dei due suindicati soggetti e che costituisce il presupposto necessario della solidarietà; dei danni derivati dall'altra lesione risponde, invece, esclusivamente il responsabile dell'incidente stradale.