Art.5 D.P.R. n. 37 del 3.3.2009 e Sentenza corte di Cassazione a Sezione Unite 26972/08: il danno morale
Pubblicato il: 10 Aprile 2010 - 17:38
Autore: Avv. Stefano Salerno
Sezione: Civile
Il legislatore si discosta dalla "somatizzazione del danno morale"
Il legislatore si discosta ampiamente dalla tesi della "somatizzazione" del danno morale quale interpretazione restrittiva della Sentenza n. 26972/08 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. A seguito di detta importante pronuncia, parte della dottrina invocando l'assoluta unitarietà del danno non patrimoniale, nel caso di lesioni micropermaneti conseguenti a sinistri stardali ha affermato che l'unico danno non patrimoniale risarcibile sarebbe stato ex art.2059 c.c. il solo danno biologico come descritto ed articolato negli artt. 138 e 139 cod. ass..
Orbene l'intervento del legislatore, sebbene in un campo ben specifico e delimitato quale quello del riconoscimento di infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, con l'art. 5 D.P.R. 3-3-2009 n. 37 prende direzione diametralmente opposta a quella intrapresa dalla dottrina della c.d. "somatizzazione del danno morale"
Infatti, in detto testo legisltivo vediamo la puntuale distinzione tra danno biologico e danno morale, laddove queste due voci vengono intese quali addendi dalla cui somma si perviene alla definizione dell'invalidità totale.
D.P.R. 3-3-2009 n. 37
Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2009, n. 93.
Art. 5. Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente
1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidità si procede secondo i seguenti criteri e modalità:
a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al cento per cento;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB + DM + (IP - DB).
2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico è determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, così determinata, può essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento.
Trattasi invero dell'ennesimo elemento successivo all'intervento delle Sezioni Unite da cui si evince la totale arbitrarietà ed infondatezza della tesi della somatizzazione del danno morale con riferimento alle lesioni micropermanenti. Invero sebbene il danno non patrimoniale debba esser considerato unitariamente e personalizzato per ogni fattispecie concreta; in nessun modo può esser privato di tutte quelle voci descrittive che necessariamnete lo compongono. Tra queste il danno morale, o "pretium doloris"o "danno non patrimoniale residuale", non può essere automaticamente inglobato all'inetrno del danno biologico. Rappresenta infatti una forzatura della Sentenza n. 26972/08 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite la tesi secondo cui nel caso di lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale il danno biologico esaurisca in sè l'intera voce del danno non patrimoniale.
Orbene l'intervento del legislatore, sebbene in un campo ben specifico e delimitato quale quello del riconoscimento di infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, con l'art. 5 D.P.R. 3-3-2009 n. 37 prende direzione diametralmente opposta a quella intrapresa dalla dottrina della c.d. "somatizzazione del danno morale"
Infatti, in detto testo legisltivo vediamo la puntuale distinzione tra danno biologico e danno morale, laddove queste due voci vengono intese quali addendi dalla cui somma si perviene alla definizione dell'invalidità totale.
D.P.R. 3-3-2009 n. 37
Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2009, n. 93.
Art. 5. Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente
1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidità si procede secondo i seguenti criteri e modalità:
a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al cento per cento;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB + DM + (IP - DB).
2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico è determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, così determinata, può essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento.
Trattasi invero dell'ennesimo elemento successivo all'intervento delle Sezioni Unite da cui si evince la totale arbitrarietà ed infondatezza della tesi della somatizzazione del danno morale con riferimento alle lesioni micropermanenti. Invero sebbene il danno non patrimoniale debba esser considerato unitariamente e personalizzato per ogni fattispecie concreta; in nessun modo può esser privato di tutte quelle voci descrittive che necessariamnete lo compongono. Tra queste il danno morale, o "pretium doloris"o "danno non patrimoniale residuale", non può essere automaticamente inglobato all'inetrno del danno biologico. Rappresenta infatti una forzatura della Sentenza n. 26972/08 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite la tesi secondo cui nel caso di lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale il danno biologico esaurisca in sè l'intera voce del danno non patrimoniale.
Avv. Stefano Salerno
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