Frazionabilità del credito - Giurisprudenza di legittimità e deontologia forense
Pubblicato il: 26 Aprile 2009 - 11:29
Sezione: Civile
La Suprema Corte con la pronuncia Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sent. n. 23726 del 15.11.2007 ha affermato il principio: «è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art.2 Cost., e si risolve in un abuso di processo (ostativo all'esame della domanda) il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario».
La suddetta decisione ravvisa nella scissione del contenuto dell'unica obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, una violazione sia del principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia del principio costituzionale del giusto processo; traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali.
Sul punto, appare, altresì, utile soffermare l'attenzione sulla norma di cui all'art. 49 del Codice Deontologico forense, la cui portata risulta ancor più ampia rispetto alla disciplona processuale civile, e tale da non esser da quest'ultima direttamente condizionata.
L'art. 49, inserito nel Titolo IV dedicato ai "Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi" statuitsce: «L'avvocato non deve aggravare con numerose o plurime iniziative giudiziali la situazione della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita».
Dunque, detto canone deontologico pone all'avvocato un dovere di comportamento che prescinde dalla specifica normativa processuale civilistica, ponendosi rispetto a questa su di un piano di indifferenza.
Rilevante appare, pertanto, la massima del Consiglio Nazionale Forense che testualmente recita: «Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perchè lesivo del dovere di dignità e decoro, l'avvocato che assuma ingiustificate plurime azioni processuali a carico dei debitori provocando, peraltro, un aumento delle spese processuali, a nulla rilevando ai fini disciplinari che tale comportamento sia processualmente consentito»(CNF 3 novembre 2004, n. 240).